Art. 364 C.C. – Impiego del danaro

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Obbligo di Investimento

Il tutore deve impiegare il denaro e i capitali del minore entro un termine stabilito dal Giudice Tutelare, in conformità alle disposizioni date dal giudice stesso.

Comma 2: Criteri di Impiego

L’impiego deve tendere a conservare il capitale e a garantirne un reddito sicuro (es. acquisto di titoli di Stato, depositi bancari vincolati, acquisto di immobili).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina la destinazione delle somme di denaro del minore che eccedono le esigenze di gestione corrente.

Contenuto

Il denaro del minore che non serve alle spese di mantenimento e amministrazione ordinaria deve essere impiegato in forme produttive e sicure, secondo le indicazioni o con l'autorizzazione del giudice tutelare, in modo da conservare e possibilmente incrementare il valore del patrimonio nel tempo.

Profili applicativi

La norma evita che somme significative restino improduttive o vengano gestite senza criterio; il giudice tutelare orienta le scelte di impiego verso strumenti che coniughino sicurezza e adeguato rendimento.

In sintesi

Il denaro del minore non necessario alla gestione corrente va impiegato in modo produttivo e sicuro, sotto il controllo del giudice tutelare.