Art. 361 C.C. – Divieto di acquisto di beni del minore

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Divieto per Tutore e Protutore

Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica, acquistare direttamente o per interposta persona i beni e i diritti del minore.

Comma 2: Nullità dell’Atto

Gli atti compiuti in violazione di questo divieto sono nulli.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Norma posta a presidio dell'imparzialità del tutore nella gestione del patrimonio del minore.

Contenuto

Il tutore non può acquistare, neppure per interposta persona o all'asta pubblica, beni appartenenti al minore di cui amministra il patrimonio.

Profili applicativi

Il divieto elimina in radice il rischio che il tutore utilizzi la propria posizione per procurarsi un vantaggio personale a scapito del minore, ad esempio acquistando beni a condizioni favorevoli grazie alle informazioni di cui dispone come amministratore.

In sintesi

Al tutore è vietato acquistare beni del minore di cui amministra il patrimonio, anche tramite terzi o in aste pubbliche.