Testo della norma
Comma 1: Divieto per Tutore e Protutore
Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica, acquistare direttamente o per interposta persona i beni e i diritti del minore.
Comma 2: Nullità dell’Atto
Gli atti compiuti in violazione di questo divieto sono nulli.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Norma posta a presidio dell'imparzialità del tutore nella gestione del patrimonio del minore.
Contenuto
Il tutore non può acquistare, neppure per interposta persona o all'asta pubblica, beni appartenenti al minore di cui amministra il patrimonio.
Profili applicativi
Il divieto elimina in radice il rischio che il tutore utilizzi la propria posizione per procurarsi un vantaggio personale a scapito del minore, ad esempio acquistando beni a condizioni favorevoli grazie alle informazioni di cui dispone come amministratore.
In sintesi
Al tutore è vietato acquistare beni del minore di cui amministra il patrimonio, anche tramite terzi o in aste pubbliche.