Art. 360 C.C. – Funzioni del protutore

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Rappresentanza in Conflitto

Il protutore rappresenta il minore quando l’interesse di questi è in contrasto con l’interesse del tutore.

Comma 2: Supplenza e Sostituzione

Il protutore è anche chiamato a sostituire il tutore in tutti gli atti in caso di assenza, impedimento o cessazione dall’ufficio del tutore, finché non viene nominato il nuovo tutore.

Comma 3: Denunzia

Il protutore deve vigilare sull’operato del tutore e denunziare al Giudice Tutelare ogni fatto che possa essere pregiudizievole per il minore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Definisce il ruolo del protutore, figura di garanzia che affianca il tutore nella gestione della tutela.

Contenuto

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui sussista un conflitto di interessi con il tutore e vigila sull'operato di quest'ultimo; se il tutore cessa dall'ufficio o si trova nell'impossibilità di esercitarlo, il protutore deve informarne senza indugio il giudice tutelare, affinché provveda alla nomina di un nuovo tutore.

Profili applicativi

La presenza del protutore evita che l'intera gestione della tutela dipenda da un unico soggetto: in caso di conflitto di interessi o di vuoto nella titolarità dell'ufficio, il protutore garantisce continuità di tutela al minore.

In sintesi

Il protutore sostituisce il tutore in caso di conflitto di interessi e segnala al giudice tutelare eventuali situazioni che richiedano la nomina di un nuovo tutore.