Art. 404 C.C. – Amministrazione di sostegno

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Presupposti e Scopo

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Introduce l'amministrazione di sostegno (L. 6/2004) come misura di protezione degli incapaci alternativa e meno invasiva rispetto all'interdizione.

Presupposti e procedimento

Può beneficiare dell'amministrazione di sostegno chi, per infermità o menomazione fisica o psichica (anche parziale o temporanea), non è in grado di provvedere ai propri interessi. Il giudice tutelare del luogo di residenza nomina l'amministratore su ricorso dell'interessato, del coniuge, del convivente, dei parenti entro il 4° grado, degli affini entro il 2°, del tutore, del curatore o del PM.

Profili applicativi

L'amministrazione di sostegno è la misura preferenziale: va adottata ogniqualvolta sia sufficiente a garantire adeguata protezione (Corte Cost. 440/2005). Il decreto di nomina individua gli atti che l'amministratore compie in nome e per conto del beneficiario e quelli che richiedono la sua assistenza; tutti gli altri atti rimangono nella piena capacità del beneficiario. Si distingue nettamente dall'interdizione (totale incapacità) e dall'inabilitazione (limitazione agli atti di straordinaria amministrazione).

In sintesi

La persona che non può badare ai propri interessi — anche solo in parte o temporaneamente — può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare, conservando la capacità di agire per tutti gli atti non espressamente limitati.