Art. 422 C.C. – Nuova nomina del tutore o del curatore

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Nuova Nomina

Se per effetto della revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione viene disposta l’inabilitazione o l’interdizione, oppure se l’interdizione o l’inabilitazione sono modificate in amministrazione di sostegno, il giudice deve provvedere alla nomina del nuovo curatore, tutore o amministratore di sostegno.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Garantisce continuità nella protezione della persona interdetta o inabilitata quando viene meno chi la assiste.

Contenuto

Se il tutore o il curatore già nominato cessa dall'ufficio per qualsiasi causa, si procede a una nuova nomina secondo le regole generali previste, rispettivamente, per la tutela e per la curatela.

Profili applicativi

La norma evita che la persona interdetta o inabilitata resti priva di assistenza anche solo temporaneamente, applicando alla sostituzione del tutore o del curatore le medesime garanzie procedurali già previste per la nomina originaria.

In sintesi

In caso di cessazione del tutore o del curatore, se ne nomina uno nuovo secondo le regole ordinarie della tutela o della curatela.