Art. 539 C.C. – Riserva a favore del coniuge

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Riserva Base

A favore del **coniuge** è riservata la **metà** ($frac{1}{2}$) del patrimonio dell’altro coniuge, salvo quanto disposto dall’articolo 542 C.C. (concorso con i figli) e 543 C.C. (concorso con gli ascendenti).

Comma 2: Diritti di Abitazione e Uso

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i **diritti di abitazione** sulla casa adibita a residenza familiare e di **uso** sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota disponibile e, ove questa non sia sufficiente, per il rimanente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente su quella spettante ai figli.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Riconosce al coniuge superstite una posizione di particolare tutela nell'ambito della successione necessaria.

Contenuto

Al coniuge del defunto è riservata una quota di eredità e, in aggiunta, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d'uso sui mobili che la corredano, secondo le regole stabilite dalla legge sulla successione necessaria.

Profili applicativi

Il diritto di abitazione e uso, che si aggiunge alla quota patrimoniale in senso stretto, risponde all'esigenza di garantire al coniuge superstite la continuità dell'ambiente domestico già condiviso con il defunto, indipendentemente dal valore economico attribuito alla sua quota ereditaria.

In sintesi

Al coniuge superstite spettano una quota di riserva e i diritti di abitazione della casa familiare e di uso dei relativi mobili.