Art. 968 C.C. – Effetti dell’accettazione con beneficio

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

L’erede che accetta con beneficio d’inventario non è tenuto a pagare i debiti ereditari oltre il valore dei beni ricevuti.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.