Testo della norma
Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Introduce una forma di tutela più contenuta rispetto al brevetto per invenzione, riservata a innovazioni di minore portata.
Contenuto
Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere.
Profili applicativi
Il modello di utilità tutela innovazioni di carattere più pratico rispetto alle invenzioni vere e proprie, riguardando miglioramenti funzionali che, pur non presentando il carattere di novità assoluta richiesto per il brevetto, meritano comunque protezione.
In sintesi
Il modello di utilità tutela nuovi modelli che migliorano l'efficacia o la comodità d'uso di macchine, strumenti o oggetti.