Testo della norma
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Riconosce la piena circolazione economica dei diritti derivanti dal brevetto per invenzione industriale.
Contenuto
I diritti derivanti dal brevetto per invenzione industriale sono trasferibili, secondo le forme e le modalità stabilite dalla legge, consentendo al titolare di cedere l'invenzione o di concederne licenze d'uso a terzi.
Profili applicativi
La trasferibilità del brevetto favorisce lo sfruttamento economico più efficiente dell'invenzione, consentendo all'inventore di monetizzare il proprio risultato anche cedendolo a chi disponga di maggiori capacità produttive o commerciali.
In sintesi
I diritti derivanti dal brevetto sono trasferibili secondo le forme previste dalla legge.