Art. 2589 C.C. – Trasferibilità

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Riconosce la piena circolazione economica dei diritti derivanti dal brevetto per invenzione industriale.

Contenuto

I diritti derivanti dal brevetto per invenzione industriale sono trasferibili, secondo le forme e le modalità stabilite dalla legge, consentendo al titolare di cedere l'invenzione o di concederne licenze d'uso a terzi.

Profili applicativi

La trasferibilità del brevetto favorisce lo sfruttamento economico più efficiente dell'invenzione, consentendo all'inventore di monetizzare il proprio risultato anche cedendolo a chi disponga di maggiori capacità produttive o commerciali.

In sintesi

I diritti derivanti dal brevetto sono trasferibili secondo le forme previste dalla legge.