Testo della norma
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Coordina l'attuazione di un nuovo brevetto con i diritti già esistenti su un'invenzione precedente da cui il nuovo brevetto dipende.
Contenuto
Se l'attuazione di un'invenzione brevettata presuppone l'uso di un'invenzione precedentemente brevettata da altri, il titolare del nuovo brevetto non può attuarlo senza il consenso del titolare del brevetto anteriore, salve le regole speciali sulla licenza obbligatoria.
Profili applicativi
Il meccanismo del brevetto dipendente evita che l'esistenza di un brevetto precedente blocchi indefinitamente lo sviluppo di innovazioni successive che vi si basano, prevedendo strumenti come la licenza obbligatoria per contemperare i diversi interessi in gioco.
In sintesi
Il brevetto che dipende da un'invenzione precedente altrui richiede il consenso del titolare del brevetto anteriore per essere attuato.