Testo della norma
Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Apre la disciplina dei brevetti per invenzione industriale, riconoscendo al titolare un diritto esclusivo sulla propria invenzione.
Contenuto
Chi ha ottenuto un brevetto per invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge e per la durata stabilita dalla normativa speciale.
Profili applicativi
Il diritto di esclusiva sull'invenzione brevettata incentiva l'innovazione tecnologica, garantendo all'inventore la possibilità di sfruttare economicamente in via esclusiva il risultato della propria attività creativa per un periodo determinato.
In sintesi
Il titolare del brevetto ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato.