Testo della norma
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Individua le categorie di innovazioni tecniche che possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale.
Contenuto
Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, come un nuovo metodo o processo di lavorazione, una macchina, uno strumento, un prodotto industriale o una nuova applicazione tecnica di principi già conosciuti.
Profili applicativi
Il requisito dell'applicazione industriale distingue le invenzioni brevettabili da mere scoperte scientifiche prive di concreta utilità pratica, richiedendo che l'innovazione sia effettivamente idonea a essere impiegata in un processo produttivo.
In sintesi
Sono brevettabili le invenzioni con applicazione industriale, come nuovi metodi, macchine, prodotti o applicazioni tecniche.