Art. 2590 C.C. – Invenzione del prestatore di lavoro

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina la titolarità delle invenzioni realizzate da un lavoratore nell'ambito del proprio rapporto di lavoro.

Contenuto

Le invenzioni fatte dal prestatore di lavoro nell'esecuzione o nell'adempimento del contratto di lavoro appartengono al datore di lavoro, quando l'attività inventiva sia stata prevista come oggetto del contratto stesso, salvo il diritto del lavoratore a essere riconosciuto autore dell'invenzione.

Profili applicativi

Il bilanciamento tra titolarità economica del datore di lavoro e riconoscimento morale del lavoratore come autore riflette la duplice natura del diritto sull'invenzione, distinguendo l'aspetto patrimoniale da quello relativo alla paternità intellettuale.

In sintesi

Le invenzioni realizzate dal lavoratore nell'ambito del contratto di lavoro appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto del lavoratore a esserne riconosciuto autore.