Art. 174 C.C. – Inizio della comunione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Articolo abrogato o privo di testo vigente nel Codice Civile.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 174 c.c. disciplina l'opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale e delle convenzioni matrimoniali in genere, stabilendo le condizioni in presenza delle quali il regime patrimoniale adottato dai coniugi è efficace nei confronti dei creditori e degli aventi causa. La norma bilancia la tutela dell'autonomia dei coniugi con la protezione dei terzi.

Opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale e delle convenzioni matrimoniali

L'opponibilità ai terzi è disciplinata come segue: 1) principio di trascrizione: il fondo patrimoniale e le convenzioni matrimoniali sono opponibili ai terzi solo se trascritti nei pubblici registri; la trascrizione nei registri immobiliari e nei registri delle convenzioni matrimoniali è il meccanismo di pubblicità; 2) trascrizione del fondo: il fondo patrimoniale costituito con immobili deve essere trascritto nei registri immobiliari; la trascrizione avviene su richiesta di uno dei coniugi o del notaio rogante; senza trascrizione il fondo non è opponibile ai creditori che acquistano diritti sui beni dopo la costituzione del fondo; 3) annotazione a margine dell'atto di matrimonio: le convenzioni matrimoniali devono essere annotate a margine dell'atto di matrimonio per essere opponibili ai terzi; il notaio che riceve la convenzione deve trasmetterne copia all'ufficiale di stato civile per l'annotazione; 4) terzi in buona fede: i terzi che hanno acquistato diritti sui beni prima della trascrizione del fondo o della annotazione della convenzione sono tutelati; non possono essere pregiudicati da un vincolo che non conoscevano e che non era stato reso pubblico; 5) opponibilità al momento dell'obbligazione: il fondo è opponibile ai creditori che hanno contratto le obbligazioni dopo la costituzione e trascrizione del fondo; i creditori anteriori alla costituzione del fondo mantengono i loro diritti sui beni; 6) azione revocatoria: i creditori che sono stati pregiudicati dalla costituzione del fondo (anteriore ai loro crediti) possono agire in revocatoria se provano la frode o il pregiudizio; l'azione revocatoria può far dichiarare inefficace il fondo nei loro confronti. La trascrizione e la pubblicità sono fondamentali per la certezza dei rapporti con i terzi.

Profili applicativi

L'opponibilità ai terzi è rilevante nelle esecuzioni immobiliari: un creditore pignora un immobile del debitore che era stato costituito in fondo patrimoniale; il fondo è stato trascritto prima del pignoramento; il creditore sa della trascrizione del fondo; il debitore si oppone invocando il fondo; la questione è se il debito era per i bisogni della famiglia o estraneo; se estraneo e il creditore lo sapeva, l'esecuzione è bloccata; se il fondo non è stato trascritto prima del pignoramento, il vincolo non è opponibile al creditore pignorante e l'esecuzione procede.

In sintesi

Il fondo patrimoniale e le convenzioni matrimoniali sono opponibili ai terzi solo se trascritti nei pubblici registri; il fondo su immobili va trascritto nei registri immobiliari; le convenzioni matrimoniali vanno annotate a margine dell'atto di matrimonio; i terzi che hanno acquistato diritti prima della trascrizione sono tutelati; il fondo è opponibile solo ai creditori che hanno contratto obbligazioni dopo la sua trascrizione; i creditori anteriori possono agire in revocatoria per pregiudizio; la trascrizione è il presupposto fondamentale per l'efficacia del fondo verso i terzi.