| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Questo articolo stabilisce che, sebbene esista la comunione legale per gli acquisti congiunti, ciascun coniuge mantiene la **piena autonomia** nell’amministrazione e nel godimento dei **propri beni personali** (quelli elencati nell’Art. 179 C.C.). Ciò significa che, per questi beni, non è necessario il consenso dell’altro coniuge per compiere atti di straordinaria amministrazione (Art. 180 C.C., a contrario). L’unica eccezione, che conferma il principio, riguarda i **frutti dei beni personali** che, invece, cadono in **comunione *de residuo*** (Art. 177, comma 2, C.C.). |
| ESEMPI PRATICI | La moglie eredita una casa al mare (bene personale ex Art. 179 C.C.). Ai sensi dell’Art. 176 C.C., può decidere di venderla o ipotecarla senza chiedere il consenso del marito. Tuttavia, l’affitto che ricava da tale casa (i “frutti”), se non consumato, entra nella comunione (Art. 177 C.C.). |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Beni Personali (Art. 179 C.C.)”. Freccia “Amministrazione” → **GESTIONE ESCLUSIVA DEL TITOLARE**. Nessun Consenso dell’Altro Coniuge Richiesto. |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Beni Personali (Art. 179 C.C.)”. Freccia “Amministrazione” → **GESTIONE ESCLUSIVA DEL TITOLARE**. Nessun Consenso dell’Altro Coniuge Richiesto.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Beni Personali (Art. 179 C.C.)”. Freccia “Amministrazione” → **GESTIONE ESCLUSIVA DEL TITOLARE**. Nessun Consenso dell’Altro Coniuge Richiesto.
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