Art. 176 C.C. – Amministrazione dei beni personali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO DELLA NORMA

Ciascun coniuge ha l’amministrazione e il godimento dei propri beni personali.

COMMENTO SINTETICO Questo articolo stabilisce che, sebbene esista la comunione legale per gli acquisti congiunti, ciascun coniuge mantiene la **piena autonomia** nell’amministrazione e nel godimento dei **propri beni personali** (quelli elencati nell’Art. 179 C.C.). Ciò significa che, per questi beni, non è necessario il consenso dell’altro coniuge per compiere atti di straordinaria amministrazione (Art. 180 C.C., a contrario). L’unica eccezione, che conferma il principio, riguarda i **frutti dei beni personali** che, invece, cadono in **comunione *de residuo*** (Art. 177, comma 2, C.C.).
ESEMPI PRATICI La moglie eredita una casa al mare (bene personale ex Art. 179 C.C.). Ai sensi dell’Art. 176 C.C., può decidere di venderla o ipotecarla senza chiedere il consenso del marito. Tuttavia, l’affitto che ricava da tale casa (i “frutti”), se non consumato, entra nella comunione (Art. 177 C.C.).
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 176 C.C.: Amministrazione dei beni personali.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Beni Personali (Art. 179 C.C.)”. Freccia “Amministrazione” → **GESTIONE ESCLUSIVA DEL TITOLARE**. Nessun Consenso dell’Altro Coniuge Richiesto.

Schema visuale semplificato per Art. 176 C.C.: Amministrazione dei beni personali.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Beni Personali (Art. 179 C.C.)”. Freccia “Amministrazione” → **GESTIONE ESCLUSIVA DEL TITOLARE**. Nessun Consenso dell’Altro Coniuge Richiesto.

Schema visuale semplificato per Art. 176 C.C.: Amministrazione dei beni personali.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Beni Personali (Art. 179 C.C.)”. Freccia “Amministrazione” → **GESTIONE ESCLUSIVA DEL TITOLARE**. Nessun Consenso dell’Altro Coniuge Richiesto.

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