Art. 347 C.C. – Nomina del tutore provvisorio

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Causa di Urgenza

Se il Giudice Tutelare non può procedere immediatamente alla nomina del tutore definitivo (Art. 348 C.C.), deve provvedere a nominare un tutore provvisorio finché non sia stato nominato il tutore definitivo.

Comma 2: Provvedimenti Urgente

Il Giudice Tutelare può anche adottare altri provvedimenti urgenti nell’interesse del minore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Norma che consente di colmare senza ritardo il vuoto di rappresentanza del minore nelle situazioni di urgenza.

Contenuto

Quando vi è urgenza di provvedere, il giudice tutelare, anche d'ufficio, può nominare un tutore provvisorio in attesa che si concluda il procedimento ordinario di nomina del tutore definitivo.

Profili applicativi

Si applica tipicamente nei casi in cui il minore rimane improvvisamente privo di assistenza (ad esempio per un decesso o un ricovero urgente dei genitori) e occorre individuare senza indugio chi possa compiere gli atti indispensabili nel suo interesse.

In sintesi

In caso di urgenza il giudice tutelare può nominare, anche di propria iniziativa, un tutore provvisorio.