Art. 349 C.C. – Nomina di più tutori

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Pluralità di Tutori

Se vi sono più minori (es. fratelli) soggetti alla stessa tutela, il Giudice Tutelare può nominare un solo tutore per tutti.

Comma 2: Più Tutori per lo stesso Minore

Il Giudice Tutelare può nominare più tutori se ciò è ritenuto necessario per una migliore cura degli interessi del minore, specificando i compiti e le attribuzioni di ciascuno (es. un tutore per la persona e uno per il patrimonio).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Consente di adattare l'organizzazione della tutela a situazioni particolarmente complesse, distribuendo i compiti tra più persone.

Contenuto

Quando le circostanze lo richiedono, il giudice tutelare può nominare più tutori, assegnando a ciascuno funzioni distinte, ad esempio separando la cura della persona del minore dall'amministrazione del suo patrimonio.

Profili applicativi

Può risultare utile quando il patrimonio del minore è particolarmente complesso o quando esigenze pratiche (distanza geografica, competenze specifiche) rendono preferibile ripartire i compiti tra soggetti diversi.

In sintesi

In presenza di esigenze particolari, il giudice può nominare più tutori con compiti distinti anziché un tutore unico.