Art. 351 C.C. – Dispensa dall’ufficio

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Cause di Dispensa

Il Giudice Tutelare può dispensare dall’ufficio di tutore coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
1. Coloro che hanno compiuto l’età di sessantacinque anni.
2. Coloro che hanno cinque figli minori (propri).
3. Coloro che esercitano già altra tutela (o curatela).
4. Coloro che devono allontanarsi dal luogo della tutela per un periodo non inferiore a un anno.
5. I militari in servizio attivo e i ministri di culto.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Bilancia il carattere obbligatorio dell'ufficio di tutore con situazioni personali che ne rendono gravoso o inopportuno l'esercizio.

Contenuto

Possono chiedere di essere dispensati dall'ufficio di tutore, tra gli altri, chi ha già in cura un'altra tutela, chi ha superato una certa età, chi ha un numero elevato di figli minori da accudire, chi è impedito da malattia o da altra causa che renda gravoso l'esercizio dell'ufficio.

Profili applicativi

La dispensa va richiesta al giudice tutelare, che valuta se la causa addotta sia effettivamente idonea a giustificare l'esonero, tenendo comunque conto della necessità di assicurare comunque una tutela adeguata al minore.

In sintesi

Chi si trova in determinate condizioni personali può chiedere di essere esonerato dall'incarico di tutore.