Testo della norma
Comma 1: Cause di Dispensa
Il Giudice Tutelare può dispensare dall’ufficio di tutore coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
1. Coloro che hanno compiuto l’età di sessantacinque anni.
2. Coloro che hanno cinque figli minori (propri).
3. Coloro che esercitano già altra tutela (o curatela).
4. Coloro che devono allontanarsi dal luogo della tutela per un periodo non inferiore a un anno.
5. I militari in servizio attivo e i ministri di culto.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Bilancia il carattere obbligatorio dell'ufficio di tutore con situazioni personali che ne rendono gravoso o inopportuno l'esercizio.
Contenuto
Possono chiedere di essere dispensati dall'ufficio di tutore, tra gli altri, chi ha già in cura un'altra tutela, chi ha superato una certa età, chi ha un numero elevato di figli minori da accudire, chi è impedito da malattia o da altra causa che renda gravoso l'esercizio dell'ufficio.
Profili applicativi
La dispensa va richiesta al giudice tutelare, che valuta se la causa addotta sia effettivamente idonea a giustificare l'esonero, tenendo comunque conto della necessità di assicurare comunque una tutela adeguata al minore.
In sintesi
Chi si trova in determinate condizioni personali può chiedere di essere esonerato dall'incarico di tutore.