Testo della norma
Comma 1: Giuramento
Il tutore e il protutore prendono possesso del loro ufficio solo dopo aver prestato giuramento davanti al Giudice Tutelare di amministrare la tutela con fedeltà e diligenza, nell’esclusivo interesse del minore.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina il momento formale in cui il tutore e il protutore assumono effettivamente le loro funzioni.
Contenuto
La nomina del tutore e del protutore viene comunicata agli interessati. Prima di iniziare concretamente l'esercizio delle proprie funzioni, il tutore deve prestare giuramento davanti al giudice tutelare, impegnandosi a esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza nell'interesse del minore.
Profili applicativi
Il giuramento non è un mero adempimento formale: segna il momento da cui decorrono i poteri e le responsabilità del tutore, ed è presupposto per il compimento degli atti di amministrazione successivi, a partire dall'inventario dei beni del minore.
In sintesi
Il tutore assume effettivamente l'ufficio solo dopo aver prestato giuramento davanti al giudice tutelare.