Art. 353 C.C. – Nomina e giuramento

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Giuramento

Il tutore e il protutore prendono possesso del loro ufficio solo dopo aver prestato giuramento davanti al Giudice Tutelare di amministrare la tutela con fedeltà e diligenza, nell’esclusivo interesse del minore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina il momento formale in cui il tutore e il protutore assumono effettivamente le loro funzioni.

Contenuto

La nomina del tutore e del protutore viene comunicata agli interessati. Prima di iniziare concretamente l'esercizio delle proprie funzioni, il tutore deve prestare giuramento davanti al giudice tutelare, impegnandosi a esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza nell'interesse del minore.

Profili applicativi

Il giuramento non è un mero adempimento formale: segna il momento da cui decorrono i poteri e le responsabilità del tutore, ed è presupposto per il compimento degli atti di amministrazione successivi, a partire dall'inventario dei beni del minore.

In sintesi

Il tutore assume effettivamente l'ufficio solo dopo aver prestato giuramento davanti al giudice tutelare.