Art. 356 C.C. – Obblighi relativi al danaro e ai titoli di credito

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Obbligo di Deposito

Il tutore deve depositare le somme di denaro contante, i gioielli e i titoli di credito appartenenti al minore presso un istituto di credito (banca) designato dal Giudice Tutelare.

Comma 2: Prelievo

Il tutore non può prelevare tali somme senza la specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.

Comma 3: Somme Escluse

Sono escluse dall’obbligo di deposito le somme necessarie per le spese urgenti di mantenimento e istruzione del minore e per la ordinaria amministrazione, che il Giudice Tutelare stabilisce in misura fissa.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Norma che assicura la custodia sicura del denaro e dei titoli appartenenti al minore, evitando che restino nella disponibilità diretta e non controllata del tutore.

Contenuto

Il tutore deve depositare presso un istituto di credito il denaro del minore che non sia necessario per le spese correnti di mantenimento e amministrazione, così come i titoli di credito appartenenti al minore, salvo diversa disposizione del giudice tutelare.

Profili applicativi

Il deposito vincolato riduce il rischio di distrazione o di cattiva gestione delle somme; il giudice tutelare può comunque autorizzare regimi diversi quando le circostanze concrete lo giustificano.

In sintesi

Il denaro e i titoli del minore non necessari alla gestione corrente devono essere depositati presso un istituto di credito.