Testo della norma
Comma 1: Obbligo e Termine
Il tutore deve procedere all’inventario dei beni del minore entro dieci giorni dalla data del suo giuramento.
Comma 2: Contenuto
L’inventario deve essere redatto in presenza del protutore e, se presenti, del minore che abbia compiuto sedici anni, e di due testimoni idonei.
Comma 3: Finalità
Il tutore deve consegnare al Giudice Tutelare l’inventario, che deve essere sottoscritto da tutti i presenti.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Prima e fondamentale operazione contabile che accompagna l'avvio dell'amministrazione tutoria, a garanzia della trasparenza sul patrimonio del minore.
Contenuto
Prima di assumere l'amministrazione dei beni del minore, il tutore deve compilare, con l'assistenza del protutore, un inventario che descriva analiticamente i beni, i crediti e i debiti facenti capo al minore al momento dell'apertura della tutela.
Profili applicativi
L'inventario costituisce il punto di partenza per il controllo successivo della gestione: consente al giudice tutelare, al protutore e allo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, di verificare se il patrimonio è stato correttamente amministrato nel tempo.
In sintesi
Il tutore deve redigere un inventario dei beni del minore prima di iniziare l'amministrazione, con l'assistenza del protutore.