Art. 354 C.C. – Inventario

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Obbligo e Termine

Il tutore deve procedere all’inventario dei beni del minore entro dieci giorni dalla data del suo giuramento.

Comma 2: Contenuto

L’inventario deve essere redatto in presenza del protutore e, se presenti, del minore che abbia compiuto sedici anni, e di due testimoni idonei.

Comma 3: Finalità

Il tutore deve consegnare al Giudice Tutelare l’inventario, che deve essere sottoscritto da tutti i presenti.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Prima e fondamentale operazione contabile che accompagna l'avvio dell'amministrazione tutoria, a garanzia della trasparenza sul patrimonio del minore.

Contenuto

Prima di assumere l'amministrazione dei beni del minore, il tutore deve compilare, con l'assistenza del protutore, un inventario che descriva analiticamente i beni, i crediti e i debiti facenti capo al minore al momento dell'apertura della tutela.

Profili applicativi

L'inventario costituisce il punto di partenza per il controllo successivo della gestione: consente al giudice tutelare, al protutore e allo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, di verificare se il patrimonio è stato correttamente amministrato nel tempo.

In sintesi

Il tutore deve redigere un inventario dei beni del minore prima di iniziare l'amministrazione, con l'assistenza del protutore.