Art. 77 C.C. – Assenza di domicilio

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

Se una persona non ha domicilio, si considera domiciliata nel luogo della sua residenza.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 77 c.c. distingue la parentela nella linea retta (tra ascendenti e discendenti) dalla parentela nella linea collaterale (tra parenti con stipite comune senza discendenza diretta), stabilendo i criteri per individuare la linea di appartenenza. La distinzione è rilevante per l'applicazione delle norme che differenziano gli effetti a seconda della linea di parentela.

Linea retta e linea collaterale: distinzione e rilevanza pratica

La distinzione tra linea retta e collaterale nella parentela è disciplinata come segue: 1) linea retta: la parentela in linea retta collega le persone di cui una discende dall'altra; padre, figlio, nipote, pronipote appartengono alla stessa linea retta; la discendenza diretta è l'elemento caratterizzante; 2) linea retta ascendente: la linea retta ascendente risale verso gli antenati; dal figlio verso il padre, il nonno, il bisnonno; rileva nelle successioni per determinare la quota degli ascendenti; 3) linea retta discendente: la linea retta discendente scende verso i discendenti; dal padre verso il figlio, il nipote, il pronipote; i discendenti hanno la priorità assoluta nella successione legittima; 4) linea collaterale: la parentela in linea collaterale collega le persone che hanno uno stipite comune senza che l'una discenda dall'altra; fratelli, cugini, zii e nipoti di secondo livello appartengono alla linea collaterale; 5) differenze di disciplina: la distinzione tra linea retta e collaterale rileva nei seguenti ambiti: a) impedimenti matrimoniali: in linea retta il divieto è assoluto; in linea collaterale è limitato al terzo grado con possibilità di dispensa; b) successione: la linea retta ha priorità sulla linea collaterale; i figli escludono i fratelli nella successione; c) obblighi alimentari: l'obbligo è più intenso in linea retta che in linea collaterale; 6) rilevanza fiscale: le aliquote delle imposte di successione e donazione differiscono tra parenti in linea retta (aliquote ridotte) e parenti in linea collaterale (aliquote più elevate); la distinzione ha rilevante impatto fiscale nelle pianificazioni successorie. La distinzione tra linea retta e collaterale è un asse portante della disciplina della parentela e influenza moltissimi istituti del diritto privato.

Profili applicativi

La distinzione tra linea retta e collaterale è fondamentale nella pianificazione successoria e fiscale: un imprenditore vuole trasferire la sua azienda in vita; i figli (linea retta discendente) godono dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione fino a 1 milione di euro per quota e dell'aliquota del 4% sul surplus; il fratello (linea collaterale di secondo grado) sconterebbe un'aliquota del 6%; il nipote (figlio del fratello, linea collaterale di terzo grado) sconterebbe il 6% senza franchigia; la distinzione tra linea retta e collaterale incide enormemente sul carico fiscale della trasmissione patrimoniale.

In sintesi

La parentela in linea retta collega le persone di cui una discende dall'altra (ascendenti e discendenti); la parentela in linea collaterale collega le persone con stipite comune senza discendenza diretta (fratelli, cugini, zii); in linea retta gli impedimenti matrimoniali sono assoluti; in linea collaterale sono limitati al terzo grado con possibilità di dispensa; i discendenti in linea retta hanno priorità nella successione escludendo i collaterali; gli obblighi alimentari sono più intensi in linea retta; la distinzione ha rilevante impatto fiscale nelle imposte di successione e donazione.