Art. 77 C.C. – Assenza di domicilio

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

Se una persona non ha domicilio, si considera domiciliata nel luogo della sua residenza.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.