Testo della norma
Se una persona non ha domicilio, si considera domiciliata nel luogo della sua residenza.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Se una persona non ha domicilio, si considera domiciliata nel luogo della sua residenza.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 77 c.c. distingue la parentela nella linea retta (tra ascendenti e discendenti) dalla parentela nella linea collaterale (tra parenti con stipite comune senza discendenza diretta), stabilendo i criteri per individuare la linea di appartenenza. La distinzione è rilevante per l'applicazione delle norme che differenziano gli effetti a seconda della linea di parentela.
Linea retta e linea collaterale: distinzione e rilevanza pratica
La distinzione tra linea retta e collaterale nella parentela è disciplinata come segue: 1) linea retta: la parentela in linea retta collega le persone di cui una discende dall'altra; padre, figlio, nipote, pronipote appartengono alla stessa linea retta; la discendenza diretta è l'elemento caratterizzante; 2) linea retta ascendente: la linea retta ascendente risale verso gli antenati; dal figlio verso il padre, il nonno, il bisnonno; rileva nelle successioni per determinare la quota degli ascendenti; 3) linea retta discendente: la linea retta discendente scende verso i discendenti; dal padre verso il figlio, il nipote, il pronipote; i discendenti hanno la priorità assoluta nella successione legittima; 4) linea collaterale: la parentela in linea collaterale collega le persone che hanno uno stipite comune senza che l'una discenda dall'altra; fratelli, cugini, zii e nipoti di secondo livello appartengono alla linea collaterale; 5) differenze di disciplina: la distinzione tra linea retta e collaterale rileva nei seguenti ambiti: a) impedimenti matrimoniali: in linea retta il divieto è assoluto; in linea collaterale è limitato al terzo grado con possibilità di dispensa; b) successione: la linea retta ha priorità sulla linea collaterale; i figli escludono i fratelli nella successione; c) obblighi alimentari: l'obbligo è più intenso in linea retta che in linea collaterale; 6) rilevanza fiscale: le aliquote delle imposte di successione e donazione differiscono tra parenti in linea retta (aliquote ridotte) e parenti in linea collaterale (aliquote più elevate); la distinzione ha rilevante impatto fiscale nelle pianificazioni successorie. La distinzione tra linea retta e collaterale è un asse portante della disciplina della parentela e influenza moltissimi istituti del diritto privato.
Profili applicativi
La distinzione tra linea retta e collaterale è fondamentale nella pianificazione successoria e fiscale: un imprenditore vuole trasferire la sua azienda in vita; i figli (linea retta discendente) godono dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione fino a 1 milione di euro per quota e dell'aliquota del 4% sul surplus; il fratello (linea collaterale di secondo grado) sconterebbe un'aliquota del 6%; il nipote (figlio del fratello, linea collaterale di terzo grado) sconterebbe il 6% senza franchigia; la distinzione tra linea retta e collaterale incide enormemente sul carico fiscale della trasmissione patrimoniale.
In sintesi
La parentela in linea retta collega le persone di cui una discende dall'altra (ascendenti e discendenti); la parentela in linea collaterale collega le persone con stipite comune senza discendenza diretta (fratelli, cugini, zii); in linea retta gli impedimenti matrimoniali sono assoluti; in linea collaterale sono limitati al terzo grado con possibilità di dispensa; i discendenti in linea retta hanno priorità nella successione escludendo i collaterali; gli obblighi alimentari sono più intensi in linea retta; la distinzione ha rilevante impatto fiscale nelle imposte di successione e donazione.