Art. 76 C.C. – Residenza delle persone giuridiche

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

La residenza delle persone giuridiche è nel luogo in cui è stabilita la loro sede.

COMMENTO SINTETICO Applica il concetto di residenza alle **persone giuridiche**. Per gli enti, la **residenza coincide con la sede legale** indicata nell’atto costitutivo. Determina la **competenza territoriale** per le controversie e il luogo per notifiche e comunicazioni ufficiali verso la persona giuridica.
ESEMPI PRATICI Una S.p.A. con sede legale a Milano ha residenza a Milano. Le notifiche legali devono essere effettuate presso la sede milanese. Una causa contro la società sarà generalmente competente il tribunale di Milano.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 76 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona “Persona Giuridica” -> Freccia “Sede Legale” (da atto costitutivo) = “RESIDENZA”.