Art. 73 C.C. – Domicilio legale

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

Il domicilio legale è stabilito dalla legge per l’esercizio di determinati diritti e per l’adempimento di determinati obblighi.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 73 c.c. chiude il Titolo IV del Libro I dedicato agli assenti e ai presunti morti, stabilendo che alle ipotesi non esplicitamente regolate nel Titolo si applicano le disposizioni generali del codice e i principi dell'ordinamento. La norma garantisce la completezza della disciplina dell'assenza attraverso il rinvio ai principi generali.

Rinvio ai principi generali e chiusura del Titolo sugli assenti

Il rinvio ai principi generali nella disciplina dell'assenza e della morte presunta è operativo come segue: 1) lacune nella disciplina speciale: il Titolo IV non può prevedere tutte le fattispecie che si presentano nella pratica; per le situazioni non espressamente regolate si ricorre all'analogia con norme simili del codice civile e ai principi generali dell'ordinamento; 2) analogia con la tutela: le norme sulla tutela dei minori e degli interdetti sono la principale fonte analogica per la disciplina dell'assenza; l'analogia è espressamente richiamata dal codice in più punti; 3) principi di diritto comune: i principi generali di diritto comune si applicano alle questioni non risolte dalla disciplina speciale dell'assenza; in particolare i principi sulla prova, sulla validità degli atti, sulla responsabilità e sull'arricchimento senza causa; 4) interazione con il diritto processuale: le procedure di dichiarazione di assenza e di morte presunta si svolgono secondo le regole del codice di procedura civile per i procedimenti di giurisdizione volontaria; il codice civile non disciplina le procedure nel dettaglio ma rinvia implicitamente al c.p.c.; 5) evoluzione interpretativa: la giurisprudenza ha riempito molte lacune della disciplina dell'assenza applicando i principi generali e l'analogia; le sentenze della Corte di cassazione hanno chiarito molti aspetti non espressamente regolati; 6) diritto internazionale privato: per le situazioni con elementi transfrontalieri il rinvio ai principi generali include il rinvio alle norme di diritto internazionale privato (l. 218/1995) che determinano la legge applicabile. Il rinvio ai principi generali è lo strumento che consente alla disciplina dell'assenza di adattarsi all'evoluzione della società e dei rapporti giuridici senza dover essere continuamente aggiornata dal legislatore.

Profili applicativi

Il rinvio ai principi generali è utile nelle situazioni atipiche: un assente era un socio fondatore di una start-up innovativa con clausole societarie peculiari; le norme sull'assenza non prevedono espressamente come si gestiscono i diritti del socio-assente nelle riunioni via videoconferenza o nel caso di opzioni di acquisto in scadenza; il giudice applica i principi generali del diritto societario e dell'assenza per analogia; determina che il curatore può partecipare alle assemblee digitali e che le opzioni in scadenza devono essere esercitate nell'interesse del patrimonio dell'assente.

In sintesi

Il Titolo IV sull'assenza e la morte presunta si chiude con il rinvio ai principi generali per le situazioni non espressamente regolate; la principale fonte analogica è la tutela dei minori e degli interdetti; si applicano i principi generali di diritto comune su prova, validità degli atti e responsabilità; le procedure si svolgono secondo le norme c.p.c. sulla giurisdizione volontaria; la giurisprudenza ha riempito molte lacune interpretative; per le situazioni transfrontaliere il rinvio include le norme di diritto internazionale privato.