Art. 71 C.C. – Domicilio e residenza

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

COMMENTO SINTETICO Definisce **domicilio** e **residenza**. Il **domicilio** è il centro degli **affari e interessi** (rilevante per atti giuridici). La **residenza** è la **dimora abituale** (rilevante per anagrafe). Una persona può avere residenza e domicilio in luoghi diversi. Il domicilio determina la **competenza territoriale** del giudice.
ESEMPI PRATICI Un manager che vive a Milano (residenza) ma lavora e ha tutti i suoi interessi professionali a Roma, può eleggere domicilio a Roma per le questioni lavorative. Una causa contro di lui per questioni lavorative sarà competente il tribunale di Roma.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 71 C.C.

**Contenuto Visivo:** Due icone: 1) “Casa” = RESIDENZA (dimora abituale). 2) “Ufficio/Interessi” = DOMICILIO (affari principali). Possibile divergenza tra i due luoghi.