Art. 72 C.C. – Domicilio volontario

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Il domicilio può essere eletto per l’esecuzione di un atto o per l’esercizio di un diritto.

COMMENTO SINTETICO Introduce il **domicilio volontario** (o **elettivo**). Una persona può **scegliere un domicilio specifico** per particolari atti o rapporti giuridici. È una **clausola comune** nei contratti che determina il luogo per notifiche, comunicazioni e competenza giudiziale per quel specifico rapporto.
ESEMPI PRATICI In un contratto di locazione, le parti possono stabilire che per tutte le comunicazioni relative al contratto il domicilio è presso lo studio dell’avvocato del locatore. Le notifiche legali dovranno essere effettuate a quello studio, non all’abitazione del locatore.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 72 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona “Contratto” -> Freccia “Domicilio Elettivo” -> Icona “Luogo Specifico” (es. studio professionale). Scritta: “Valido solo per questo atto/rapporto”.