Testo della norma
I comitati sono organizzazioni temporanee costituite per il perseguimento di uno scopo determinato. I promotori rispondono solidalmente per le obbligazioni assunte.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 69 c.c. disciplina gli effetti della sentenza di morte presunta sul vincolo matrimoniale, stabilendo che la dichiarazione di morte presunta scioglie il matrimonio e consente al coniuge superstite di contrarre nuovo matrimonio. La norma risolve il problema del coniuge dell'assente che durante la mera assenza non poteva risposarsi.
Scioglimento del matrimonio per morte presunta: effetti e nuovo matrimonio
Gli effetti della morte presunta sul matrimonio sono disciplinati come segue: 1) scioglimento automatico: la sentenza di morte presunta scioglie il matrimonio; il vincolo matrimoniale cessa automaticamente con il passaggio in giudicato della sentenza; non è necessario un separato provvedimento di scioglimento; 2) libertà di risposarsi: il coniuge del dichiarato presunto morto è libero di contrarre nuovo matrimonio; può farlo immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza; non è soggetto al divieto temporaneo di nozze previsto in caso di vedovanza; 3) validità del nuovo matrimonio: il nuovo matrimonio contratto dal coniuge del presunto morto è pienamente valido; non è soggetto ad alcuna condizione risolutiva automatica; non si scioglie anche se successivamente il presunto morto ritorna; 4) ritorno del dichiarato presunto morto — effetti: se il dichiarato presunto morto ritorna dopo che il coniuge si è risposato, il primo matrimonio non si ricostituisce; il ritornato diventa persona libera dallo stato di coniugato; può risposarsi a sua volta; non ha diritto a chiedere l'annullamento del secondo matrimonio del coniuge; 5) decorrenza degli effetti: gli effetti sul matrimonio decorrono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza; non retroagiscono alla data presunta della morte; il matrimonio si considera sciolto dalla sentenza definitiva non dalla data presunta della morte; 6) differenza con la separazione e il divorzio: lo scioglimento per morte presunta non richiede procedimenti separati; avviene automaticamente con la sentenza; non produce effetti restitutori tra i coniugi come il divorzio (es. assegno di mantenimento) poiché presuppone la morte di uno dei coniugi. La morte presunta dà al coniuge del dichiarato presunto morto la stessa libertà che avrebbe in caso di morte effettiva del coniuge.
Profili applicativi
Lo scioglimento del matrimonio per morte presunta è rilevante per le prestazioni previdenziali: il coniuge del dichiarato presunto morto può beneficiare della pensione di reversibilità dell'INPS come se il coniuge fosse morto effettivamente; può risposarsi senza perdere la pensione di reversibilità (che si estingue al nuovo matrimonio, ma è libero di scegliere); se il presunto morto ritorna, la pensione di reversibilità già percepita non è restituibile; la posizione previdenziale del presunto morto si consolida definitivamente con la sentenza.
In sintesi
La sentenza di morte presunta scioglie automaticamente il matrimonio al momento del passaggio in giudicato; il coniuge superstite può immediatamente contrarre nuovo matrimonio; il nuovo matrimonio è pienamente valido e non è soggetto a condizioni risolutive; se il presunto morto ritorna dopo che il coniuge si è risposato il primo matrimonio non si ricostituisce; il ritornato diventa libero da vincolo coniugale; gli effetti sul matrimonio non retroagiscono alla data presunta della morte ma decorrono dal passaggio in giudicato.