Art. 66 C.C. – FondazionipublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Nelle fondazioni l’atto costitutivo deve determinare il patrimonio e lo scopo, e stabilire la sede e le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione.

COMMENTO SINTETICO Definisce gli **elementi essenziali** delle fondazioni. A differenza delle associazioni (basate sui soci), le fondazioni sono **organizzazioni patrimoniali** con uno **scopo determinato**. L’atto costitutivo deve specificare: **patrimonio iniziale**, **scopo preciso**, **sede** e **regole di amministrazione**.
ESEMPI PRATICI Un imprenditore costituisce una fondazione con un patrimonio di 500.000 euro per lo scopo di “promuovere borse di studio per studenti meritevoli”. L’atto costitutivo indica la sede a Roma e nomina il primo consiglio di amministrazione.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 66 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona “Patrimonio” -> Freccia “Destinazione a scopo” -> Icona “FONDAZIONE” con elementi: Scopo, Patrimonio, Sede, Regole.