Art. 64 C.C. – Recesso dall’associazionepublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Il socio può recedere dall’associazione, salvo che il recesso sia escluso per un tempo determinato, non superiore a un anno o a due, se l’associazione è costituita per tempo indeterminato.

COMMENTO SINTETICO Riconosce il **diritto di recesso** del socio. Il recesso è **sempre possibile**, ma può essere temporaneamente **escluso** per massimo 1 anno (associazioni a tempo determinato) o 2 anni (associazioni a tempo indeterminato). Garantisce la **libertà di associarsi e disassociarsi**.
ESEMPI PRATICI Un socio di un’associazione professionale può recedere in qualsiasi momento, a meno che lo statuto non preveda un periodo di blocco (max 2 anni) per garantire stabilità all’associazione.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 64 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona “Socio” -> Freccia “Recesso” -> Uscita dall’associazione. Timer: “Blocco max 1-2 anni” se previsto.