Art. 67 C.C. – Modifica dello scopo fondazionepublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Lo scopo della fondazione può essere modificato solo quando è divenuto impossibile o di scarsa utilità sociale, e sempre nell’ambito dell’intenzione del fondatore.

COMMENTO SINTETICO Regola la **modifica dello scopo** fondazionale. È possibile solo in casi **eccezionali**: 1) **impossibilità** di realizzare lo scopo originale; 2) **scarsa utilità sociale**. La modifica deve rispettare **l’intenzione del fondatore** (principio di **voluntas fundatoris**) e avviene con autorizzazione dell’autorità governativa.
ESEMPI PRATICI Una fondazione costituita per curare una malattia ormai debellata può modificare lo scopo verso la ricerca su malattie affini. Una fondazione per un museo che ha chiuso può destinare il patrimonio ad altro museo con finalità simili.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 67 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona “Scopo Originale” -> Freccia “Impossibile/Inutile” -> [Autorità] -> Freccia “Modifica” -> Nuovo scopo “nell’intenzione fondatore”.