| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Regola la **modifica dello scopo** fondazionale. È possibile solo in casi **eccezionali**: 1) **impossibilità** di realizzare lo scopo originale; 2) **scarsa utilità sociale**. La modifica deve rispettare **l’intenzione del fondatore** (principio di **voluntas fundatoris**) e avviene con autorizzazione dell’autorità governativa. |
| ESEMPI PRATICI | Una fondazione costituita per curare una malattia ormai debellata può modificare lo scopo verso la ricerca su malattie affini. Una fondazione per un museo che ha chiuso può destinare il patrimonio ad altro museo con finalità simili. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Icona “Scopo Originale” -> Freccia “Impossibile/Inutile” -> [Autorità] -> Freccia “Modifica” -> Nuovo scopo “nell’intenzione fondatore”. |