Art. 67 C.C. – Modifica dello scopo fondazione

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

Lo scopo della fondazione può essere modificato solo quando è divenuto impossibile o di scarsa utilità sociale, e sempre nell’ambito dell’intenzione del fondatore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 67 c.c. disciplina il rapporto tra le disposizioni sull'assenza e sulla morte presunta e le norme del diritto internazionale privato, stabilendo i criteri per determinare la legge applicabile alle procedure di assenza che coinvolgono stranieri o situazioni con elementi di internazionalità. La norma assicura la coordinazione del diritto italiano con i sistemi stranieri.

Assenza e morte presunta: profili di diritto internazionale privato

I profili di diritto internazionale privato nell'assenza sono disciplinati come segue: 1) legge applicabile: la legge applicabile alle procedure di assenza e alla dichiarazione di morte presunta è determinata dalla legge 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato; in linea generale si applica la legge della nazionalità del soggetto scomparso; 2) giurisdizione italiana: il tribunale italiano è competente a dichiarare l'assenza o la morte presunta di cittadini italiani ovunque si trovino e di stranieri con ultimo domicilio o residenza in Italia; 3) effetti delle sentenze straniere: le sentenze straniere di dichiarazione di morte presunta producono effetti in Italia se riconosciute ai sensi della l. 218/1995; il riconoscimento richiede che la sentenza straniera non sia contraria all'ordine pubblico italiano; 4) coordinamento europeo: nell'ambito dell'UE le sentenze di giurisdizione volontaria (comprese le dichiarazioni di morte presunta) circolano secondo le regole dei regolamenti europei applicabili; il Reg. UE 650/2012 (successioni) influenza il riconoscimento delle sentenze di morte presunta nelle questioni ereditarie; 5) stranieri in Italia: per gli stranieri con domicilio in Italia la dichiarazione di assenza o di morte presunta pronunciata da un tribunale italiano è efficace; ma le conseguenze patrimoniali e successorie dipendono dalla legge applicabile alla successione (spesso la legge della nazionalità dello straniero o la legge del luogo dei beni); 6) pratica consolare: le ambasciate e i consolati italiani all'estero collaborano nelle ricerche degli italiani scomparsi all'estero e forniscono documenti utili nelle procedure di dichiarazione di morte presunta. I profili internazionali dell'assenza sono sempre più rilevanti in una società globalizzata con alta mobilità delle persone.

Profili applicativi

I profili di diritto internazionale privato sono rilevanti nelle scomparse all'estero di italiani emigrati: un italiano residente in Germania da trent'anni scompare nel 2020; i figli residenti in Italia chiedono la dichiarazione di morte presunta; quale tribunale è competente? Il tribunale italiano (ultima nazionalità italiana) o quello tedesco (ultimo domicilio)? La risposta dipende dalla legge 218/1995 e dalla collaborazione giudiziaria italo-tedesca; spesso si opta per il paese di ultimo domicilio (Germania) ma la sentenza tedesca viene poi riconosciuta in Italia; le questioni successorie dipendono poi dal Reg. UE 650/2012 che valorizza il paese di ultima residenza abituale.

In sintesi

La legge applicabile alle procedure di assenza è determinata dalla l. 218/1995; in linea generale si applica la legge della nazionalità del soggetto; il tribunale italiano è competente per cittadini italiani ovunque e stranieri con domicilio in Italia; le sentenze straniere di morte presunta producono effetti in Italia se riconosciute; il Reg. UE 650/2012 influenza il riconoscimento nelle questioni successorie; le ambasciate collaborano nelle ricerche degli italiani scomparsi all'estero; i profili internazionali sono sempre più rilevanti con l'alta mobilità delle persone.