Art. 61 C.C. – Associazioni non riconosciutepublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Le associazioni non riconosciute hanno un patrimonio destinato a uno scopo determinato. I beni sono intestati ai nomi di uno o più associati, che ne rispondono verso i terzi.

COMMENTO SINTETICO Disciplina le **associazioni non riconosciute** (senza personalità giuridica). Hanno un **patrimonio separato** destinato allo scopo, ma i beni sono **intestati nominalmente** a uno o più associati (rappresentanti). Questi **rispondono personalmente** verso i terzi per le obbligazioni dell’associazione, salvo patto contrario.
ESEMPI PRATICI Un gruppo di amici costituisce un’associazione culturale senza richiedere il riconoscimento. L’immobile dell’associazione è intestato al presidente. Se l’associazione ha debiti, il presidente risponde personalmente con il proprio patrimonio verso i creditori.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 61 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona “Associazione” -> Freccia “Beni intestati a” -> Icona “Rappresentante” -> Freccia “Responsabilità Personale” verso “Creditori”.