Art. 59 C.C. – LiquidazionepublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Estinta la persona giuridica, il patrimonio è devoluto secondo le norme dell’atto costitutivo o dello statuto, e, in mancanza, secondo le disposizioni della legge.

COMMENTO SINTETICO Regola la **destinazione del patrimonio** (cd. **destinazione**) dopo l’estinzione. La **liquidazione** è l’operazione di realizzo del patrimonio e pagamento dei creditori. Il **residuo** (avanzo di liquidazione) viene devoluto secondo l’atto costitutivo/statuto. In mancanza, la legge stabilisce che vada ad **enti pubblici con fini analoghi** o, in subordine, allo Stato.
ESEMPI PRATICI Una Fondazione per la ricerca sul cancro si estingue. Il suo statuto prevede che il patrimonio residuo vada a un’altra fondazione con scopi simili. In mancanza di questa previsione, i beni andranno, ad esempio, all’Istituto Superiore di Sanità.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 59 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona “Patrimonio Ente Estinto”. Freccia “Liquidazione” -> Pagamento Creditori. Freccia “Residuo” -> Scelta: 1) “Atto Costitutivo”, 2) “Legge” -> “Ente Pubblico/Stato”.