Testo della norma
Estinta la persona giuridica, il patrimonio è devoluto secondo le norme dell’atto costitutivo o dello statuto, e, in mancanza, secondo le disposizioni della legge.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 59 c.c. disciplina la successione provvisoria in favore dei presunti eredi durante l'assenza dichiarata, stabilendo le condizioni alle quali chi si ritiene erede dell'assente può essere immesso nel possesso temporaneo dei beni e i diritti che ne derivano. La norma è il fondamento patrimoniale della dichiarazione di assenza.
Successione provvisoria durante l'assenza: immissione nel possesso dei beni
La successione provvisoria durante l'assenza è disciplinata come segue: 1) legittimati all'immissione nel possesso: i presunti eredi legittimi e testamentari dell'assente, il coniuge (o unito civilmente) e i legatari sono legittimati a chiedere l'immissione nel possesso temporaneo dei beni; 2) prova del diritto: per essere immesso nel possesso il richiedente deve provare di essere erede testamentario o erede legittimo al momento della scomparsa dell'assente; non deve provare la morte dell'assente ma solo la propria qualità di erede presunto; 3) carattere provvisorio: il possesso è temporaneo e condizionato; può cessare in qualsiasi momento se l'assente torna o se appare un erede preferente; il possessore temporaneo non acquisisce la proprietà definitiva dei beni; 4) godimento dei frutti: il possessore temporaneo ha diritto ai frutti e ai redditi dei beni posseduti; può riscuotere affitti, interessi e dividendi; questi redditi sono definitivamente acquisiti se il possesso è cessato in buona fede; 5) garanzie e inventario: il possessore temporaneo deve fare l'inventario al momento dell'immissione; il tribunale può richiedere la prestazione di garanzie; in assenza di garanzia il tribunale può limitare i poteri del possessore; 6) gerarchia tra aventi diritto: se ci sono più eredi aventi diritto al possesso temporaneo, la divisione avviene in base alle quote ereditarie; ciascuno è immesso nel possesso della propria quota dei beni. La successione provvisoria bilancia le esigenze di gestione del patrimonio durante l'assenza con la tutela degli interessi dell'assente.
Profili applicativi
L'immissione nel possesso temporaneo è rilevante nelle famiglie con imprese: se l'assente è il titolare unico di una SRL, i figli come eredi presunti possono chiedere di essere immessi nel possesso delle quote societarie; nel possesso temporaneo le quote sono amministrate dal possessore; ma per esercitare i diritti sociali (voto, nomina amministratori) occorre l'autorizzazione del giudice tutelare; i figli che gestiscono l'azienda del padre assente si trovano nella posizione anomala di dover chiedere autorizzazioni per ogni atto importante anche se di fatto controllano l'impresa.
In sintesi
I presunti eredi legittimi e testamentari e il coniuge dell'assente possono essere immessi nel possesso temporaneo dei beni; devono provare la propria qualità di erede presunto non la morte dell'assente; il possesso è temporaneo e condizionato; i frutti e redditi percepiti in buona fede sono definitivamente acquisiti; è obbligatorio l'inventario e il tribunale può richiedere garanzie; la divisione tra più eredi avviene per quote ereditarie; la successione provvisoria tutela sia il patrimonio dell'assente sia gli interessi degli eredi presunti.