Testo della norma
Le persone giuridiche pubbliche sono costituite con legge o con provvedimento dell’autorità amministrativa, nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 56 c.c. disciplina gli effetti dell'assenza dichiarata sullo stato personale dell'assente, con particolare riguardo ai rapporti familiari e ai diritti che presuppongono la presenza fisica o la manifestazione della volontà dell'assente. La norma tutela la posizione giuridica dell'assente nella dimensione personale durante il periodo di assenza dichiarata.
Effetti dell'assenza sullo stato personale: matrimonio e diritti familiari
Gli effetti dell'assenza dichiarata sullo stato personale sono disciplinati come segue: 1) matrimonio dell'assente: la dichiarazione di assenza non scioglie il matrimonio; il coniuge dell'assente non può risposarsi durante l'assenza dichiarata; il vincolo matrimoniale rimane in vigore fino alla dichiarazione di morte presunta o alla prova della morte effettiva; 2) tutela dei figli: i figli minori dell'assente sono soggetti alla responsabilità genitoriale esclusiva dell'altro genitore; il giudice tutelare può nominare un curatore speciale per gli interessi dei figli nel patrimonio dell'assente se necessario; 3) diritti di voto e partecipazione: l'assente non può esercitare i diritti che richiedono la sua presenza personale; i diritti politici (voto), i diritti associativi che richiedono presenza personale e i diritti che presuppongono una manifestazione diretta della volontà sono sospesi; 4) diritti personali intrasmissibili: i diritti strettamente personali dell'assente (diritto all'onore, diritto all'immagine, diritti della personalità) rimangono in capo all'assente e non possono essere esercitati dai possessori temporanei; 5) presunzione di vita: durante l'assenza si presume che l'assente sia ancora in vita; questa presunzione opera ai fini dei diritti patrimoniali e successori; il possesso temporaneo è provvisorio proprio perché la presunzione di vita impedisce l'apertura definitiva della successione; 6) separazione personale: il coniuge dell'assente non può ottenere la separazione per abbandono del tetto coniugale durante il periodo in cui l'assenza è dichiarata; può però chiedere la separazione per la condotta precedente alla scomparsa. Gli effetti personali dell'assenza riflettono l'incertezza sulla sorte dell'assente che caratterizza l'intero istituto.
Profili applicativi
Gli effetti dell'assenza sullo stato personale sono rilevanti nella vita dei figli minori dell'assente: il coniuge rimasto con i figli esercita la responsabilità genitoriale in modo esclusivo; può decidere autonomamente sull'istruzione, la salute e la residenza dei figli senza dover consultare l'assente; se l'assente aveva partecipazioni societarie, il coniuge può esercitare i diritti patrimoniali (incassare dividendi) tramite il curatore ma non può esercitare i diritti personali come il diritto di voto nelle assemblee societarie che richiedono la manifestazione personale della volontà del socio.
In sintesi
La dichiarazione di assenza non scioglie il matrimonio; il coniuge dell'assente non può risposarsi; i figli minori sono soggetti alla responsabilità genitoriale esclusiva del genitore presente; i diritti che richiedono la presenza personale dell'assente sono sospesi; i diritti della personalità restano in capo all'assente e non possono essere esercitati dai possessori temporanei; durante l'assenza vige la presunzione di vita che impedisce l'apertura definitiva della successione.