Art. 58 C.C. – Estinzione delle persone giuridiche

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

Le persone giuridiche si estinguono per le cause previste dall’atto costitutivo o dalla legge, per il conseguimento dello scopo o per l’impossibilità di conseguirlo, per la riduzione del patrimonio al di sotto del minimo legale.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 58 c.c. disciplina il termine della curatela dell'assente e le condizioni per il suo scioglimento, stabilendo che la curatela cessa quando il dichiarato assente ricompare, quando è dichiarato morto per presunzione o quando risulta provata la sua morte effettiva. La norma chiude il ciclo della curatela assegnando ad essa un termine certo.

Fine della curatela dell'assente: cause di cessazione

Le cause di cessazione della curatela dell'assente sono disciplinate come segue: 1) ritorno dell'assente: la curatela cessa automaticamente quando il dichiarato assente fa ritorno o quando viene accertata la sua esistenza in vita in un luogo noto; il curatore deve immediatamente restituire l'amministrazione all'assente e presentargli il rendiconto; 2) prova della morte effettiva: se si accerta che l'assente è morto (es. si trovano i resti o un atto di morte straniero viene riconosciuto), la curatela cessa e si apre la successione definitiva; il possesso temporaneo si converte in possesso definitivo ereditario; 3) dichiarazione di morte presunta: la curatela cessa con la sentenza dichiarativa della morte presunta; il passaggio dall'assenza alla morte presunta è il momento in cui il possesso temporaneo diventa definitivo e si apre la successione; 4) obblighi del curatore alla cessazione: alla cessazione il curatore deve redigere il rendiconto finale dell'amministrazione; deve consegnare i beni all'avente diritto (l'assente, gli eredi o i possessori definitivi) in buono stato; risponde dei danni causati da una gestione negligente; 5) cancellazione dal registro: la cessazione della curatela è comunicata al giudice tutelare; il registro delle curatele viene aggiornato; le iscrizioni e trascrizioni relative alla curatela vengono cancellate; 6) persistenza delle obbligazioni: la cessazione della curatela non estingue le obbligazioni contratte dal curatore in nome dell'assente durante la curatela; queste permangono a carico del patrimonio dell'assente (o degli eredi in caso di morte). La certezza sulle cause di cessazione della curatela è fondamentale per la stabilità dei rapporti giuridici creati durante la curatela.

Profili applicativi

La cessazione della curatela è rilevante nella successione dell'assente: se durante la curatela muore un parente dell'assente che lo nomina erede testamentario, il curatore accetta l'eredità per conto dell'assente con beneficio di inventario; quando poi arriva la notizia della morte dell'assente, la curatela cessa e la successione dell'assente stesso si apre; il curatore che aveva accettato l'eredità per conto dell'assente deve rendicontare e trasferire anche quell'attivo agli eredi dell'assente; la catena successoria può diventare complessa.

In sintesi

La curatela dell'assente cessa per ritorno o prova dell'esistenza dell'assente, per prova della morte effettiva e per dichiarazione di morte presunta; alla cessazione il curatore redige il rendiconto finale e consegna i beni all'avente diritto; risponde dei danni da gestione negligente; la cessazione è comunicata al giudice tutelare e le iscrizioni vengono cancellate; le obbligazioni contratte durante la curatela permangono a carico del patrimonio dell'assente o degli eredi; la certezza sulle cause di cessazione garantisce la stabilità dei rapporti giuridici.