Art. 58 C.C. – Estinzione delle persone giuridichepublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Le persone giuridiche si estinguono per le cause previste dall’atto costitutivo o dalla legge, per il conseguimento dello scopo o per l’impossibilità di conseguirlo, per la riduzione del patrimonio al di sotto del minimo legale.

COMMENTO SINTETICO Elenca le **cause di estinzione** delle persone giuridiche private. Oltre alle cause previste nell’atto costitutivo (es. scadenza termine) o dalla legge, l’ente cessa se: 1) lo **scopo è raggiunto**; 2) lo **scopo diventa impossibile** da realizzare; 3) il **patrimonio scende sotto il minimo** necessario per il funzionamento. Segue la fase della **liquidazione**.
ESEMPI PRATICI Una Fondazione costituita per costruire un ospedale si estingue quando l’ospedale è completato e operativo (scopo conseguito). Un’Associazione per la salvaguardia di una specie animale si estingue se quella specie si estingue (scopo impossibile). Una Società si estingue se il capitale sociale viene completamente eroso dalle perdite.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 58 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona “Persona Giuridica”. Frecce “Cause Estinzione” da: “Atto Costitutivo/Legge”, “Scopo Conseguimento”, “Scopo Impossibile”, “Patrimonio Insufficiente”. Output: “ESTINZIONE” -> [LIQUIDAZIONE].