Art. 60 C.C. – Pubblicità delle persone giuridiche

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

Le persone giuridiche sono soggette a pubblicità nei modi stabiliti dalla legge. Gli atti costitutivi e le modificazioni di essi devono essere iscritti nel registro delle persone giuridiche.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 60 c.c. disciplina la posizione dei minori e degli interdetti nella successione durante l'assenza, stabilendo che i figli minori e gli incapaci del dichiarato assente sono rappresentati dai loro tutori o dagli altri genitori nei procedimenti connessi all'assenza. La norma tutela i soggetti vulnerabili coinvolti nelle procedure di assenza.

Tutela dei minori e degli incapaci durante la procedura di assenza

La tutela dei minori e degli incapaci durante la procedura di assenza è disciplinata come segue: 1) figli minori dell'assente: i figli minori dell'assente sono rappresentati dall'altro genitore esercente la responsabilità genitoriale nei procedimenti relativi all'assenza; se non c'è altro genitore, il tribunale nomina un tutore; 2) interessi dei minori nel patrimonio: se il patrimonio dell'assente comprende beni destinati o spettanti ai figli minorenni (es. beni ricevuti in donazione dal nonno per i nipoti), questi beni sono gestiti nell'interesse esclusivo dei minori; il tutore o l'altro genitore vigila sulla corretta gestione; 3) conflitto di interessi: se l'altro genitore è anche erede presunto dell'assente, può esserci un conflitto di interessi nella gestione dei beni tra i propri diritti ereditari e quelli del figlio; il giudice tutelare nomina in questi casi un curatore speciale per il minore; 4) azioni nell'interesse del minore: il tutore o curatore speciale del minore può proporre istanza di nomina del curatore dell'assente, chiedere l'immissione nel possesso temporaneo e compiere tutti gli atti nell'interesse del minore; 5) eredità spettante al minore: se il minore è erede presunto dell'assente e viene immesso nel possesso temporaneo, il possesso è esercitato dal rappresentante legale del minore con le autorizzazioni del giudice tutelare; 6) protezione dall'eventuale danno: il giudice tutelare vigila che la gestione del patrimonio durante l'assenza non arrechi pregiudizio agli interessi dei minori e degli incapaci collegati all'assente. La protezione dei soggetti vulnerabili è una priorità trasversale nell'istituto dell'assenza.

Profili applicativi

La tutela dei minori è fondamentale nelle famiglie con patìmonio misto: un assente lascia tre figli, uno dei quali minorenne; l'altro genitore è anche erede presunto; il giudice tutelare verifica che nella gestione del patrimonio dell'assente l'interesse del minore non sia sacrificato alle aspettative ereditarie dell'altro genitore; nomina un curatore speciale per il minore che partecipa ai procedimenti relativi all'assenza nell'esclusivo interesse del figlio; il curatore speciale può opporsi ad atti del curatore dell'assente che danneggino il minore.

In sintesi

I figli minori dell'assente sono rappresentati dall'altro genitore o da un tutore nominato dal tribunale nei procedimenti di assenza; in caso di conflitto di interessi il giudice tutelare nomina un curatore speciale per il minore; il tutore del minore può chiedere la nomina del curatore dell'assente e l'immissione nel possesso temporaneo nell'interesse del minore; il possesso temporaneo a favore del minore è esercitato dal rappresentante legale con autorizzazioni del giudice tutelare; il giudice tutelare vigila sulla protezione degli interessi dei soggetti vulnerabili connessi all'assente.