Testo della norma
Comma 1: Vincolo dei Piani
I piani regolatori e i piani di ricostruzione non possono contenere disposizioni che siano in contrasto con le norme del Codice Civile, a meno che non ne sia dichiarata la prevalenza dalle leggi speciali che li approvano.
Comma 2: Sanzioni
Le leggi speciali stabiliscono le sanzioni per l’inosservanza dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 850 c.c. prevede l'obbligo, per i proprietari di fondi urbani, di osservare le norme dei piani regolatori generali e particolareggiati nell'uso e nella costruzione dei propri fondi, stabilendo la prevalenza delle norme urbanistiche sulle facoltà di godimento del proprietario.
Contenuto
I proprietari di fondi urbani sono tenuti ad osservare le norme dei piani regolatori generali e particolareggiati nell'uso e nella costruzione dei propri fondi. Le costruzioni realizzate in violazione dei piani regolatori sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 869 c.c. (demolizione e risarcimento del danno). I piani regolatori sono approvati dall'autorità amministrativa competente (Comune, con approvazione regionale) e vincolano i privati dalla data di adozione o di approvazione definitiva.
Profili applicativi
La disciplina urbanistica si è evoluta profondamente dopo il 1942: il T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001), la L. 1150/1942 (legge urbanistica) e le leggi regionali disciplinano in modo molto più completo la materia rispetto al codice civile. L'art. 850 c.c. rimane rilevante come fondamento civilistico dell'obbligo del proprietario di rispettare i vincoli di piano; la tutela del vicino contro le costruzioni in violazione del PRG avviene prevalentemente attraverso i rimedi civilistici (art. 869 c.c.) e amministrativi (ricorso al TAR). La violazione dei piani regolatori può dar luogo anche a sanzioni penali (D.P.R. 380/2001).
In sintesi
L'art. 850 c.c. impone al proprietario di fondi urbani di osservare i piani regolatori nella costruzione e nell'uso del proprio fondo, con applicazione delle sanzioni civili (demolizione e risarcimento) per le violazioni, in coordinamento con la normativa urbanistica speciale.