Testo della norma
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un precedente matrimonio.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un precedente matrimonio.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 95 c.c. disciplina il matrimonio celebrato in caso di pericolo di vita imminente di uno degli sposi, consentendo la celebrazione senza le previe pubblicazioni. La norma bilancia l'esigenza formale delle pubblicazioni con la tutela dell'autonomia matrimoniale in situazioni di urgenza estrema.
Matrimonio in pericolo di vita: celebrazione urgente senza pubblicazioni
Il matrimonio in pericolo di vita è disciplinato come segue: 1) presupposto dell'urgenza: la norma si applica quando uno degli sposi versa in pericolo di vita imminente; il pericolo deve essere concreto e attestato da documentazione medica; non è sufficiente un rischio generico di malattia; 2) deroga alle pubblicazioni: in caso di pericolo di vita, il matrimonio può essere celebrato senza le previe pubblicazioni; la deroga è assoluta e non richiede autorizzazione preventiva del tribunale; l'ufficiale di stato civile procede direttamente su attestazione del pericolo; 3) attestazione medica: il pericolo di vita deve risultare da attestazione del medico curante; l'ufficiale di stato civile acquisisce la documentazione medica prima di procedere alla celebrazione; l'attestazione medica è conservata agli atti; 4) celebrazione semplificata: la cerimonia si svolge in forma semplificata; può avvenire in luoghi diversi dalla sede municipale (ospedale, domicilio); l'ufficiale si reca dove si trova il malato; la presenza di testimoni è comunque richiesta; 5) validità del matrimonio: il matrimonio celebrato in pericolo di vita senza pubblicazioni è pienamente valido; la mancanza delle pubblicazioni non è causa di nullità o annullabilità; la validità dipende solo dal libero consenso degli sposi; 6) comunicazione successiva: dopo la celebrazione, l'ufficiale provvede alle comunicazioni di stato civile e alle trascrizioni; il matrimonio viene registrato normalmente nel registro degli atti di matrimonio; le eventuali pubblicazioni posteriori sono possibili ma non obbligatorie. Il matrimonio in pericolo di vita è un'applicazione del principio che in situazioni estreme l'ordinamento privilegia la sostanza (il consenso) rispetto alla forma (le pubblicazioni).
Profili applicativi
Il matrimonio in pericolo di vita è rilevante nelle situazioni ospedaliere di emergenza: una persona ricoverata in rianimazione con prognosi infausta desidera sposarsi con il proprio partner di lunga data; i familiari si oppongono; il partner chiede all'ufficiale di stato civile di procedere in via d'urgenza; l'ufficiale verifica la capacità di intendere e volere del malato attraverso certificato medico; se il malato è capace di esprimere consenso, la cerimonia può avvenire in ospedale senza pubblicazioni; il matrimonio celebrato in questo modo ha piena efficacia giuridica anche successiva alla morte del malato.
In sintesi
Il matrimonio in pericolo di vita si celebra senza le previe pubblicazioni quando uno degli sposi versa in pericolo di vita imminente attestato da certificato medico; la deroga alle pubblicazioni è assoluta e non richiede autorizzazione; la cerimonia può avvenire in qualsiasi luogo compreso ospedale e domicilio; è richiesta la presenza di testimoni; il matrimonio è pienamente valido nonostante l'omissione delle pubblicazioni; dopo la celebrazione l'ufficiale provvede alle registrazioni e comunicazioni ordinarie.