Testo della norma
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. Gli affini non sono tra loro parenti.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. Gli affini non sono tra loro parenti.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 92 c.c. disciplina le forme e le modalità dell'opposizione al matrimonio, stabilendo che l'opposizione deve essere proposta prima della celebrazione e che, una volta proposta, l'ufficiale di stato civile non può procedere alla celebrazione senza una decisione del tribunale. La norma assicura l'efficacia preventiva dell'opposizione.
Forme e modalità dell'opposizione al matrimonio: effetti sospensivi
Le forme e gli effetti dell'opposizione al matrimonio sono disciplinati come segue: 1) forma dell'atto di opposizione: l'opposizione si propone con atto notificato all'ufficiale di stato civile e ad entrambi i futuri sposi; l'atto deve indicare il motivo specifico dell'opposizione, i fatti che lo giustificano e le prove disponibili; 2) momento dell'opposizione: l'opposizione deve essere proposta prima della celebrazione del matrimonio; può essere proposta in qualsiasi momento dopo la pubblicazione delle basi; non è ammessa opposizione successiva alla celebrazione (la tutela post-celebrazione avviene con le azioni di nullità e annullamento); 3) effetto sospensivo automatico: la proposizione dell'opposizione determina automaticamente la sospensione della celebrazione; l'ufficiale di stato civile non può procedere alla celebrazione fino a quando non sia intervenuta la decisione del tribunale; 4) procedimento dinanzi al tribunale: il tribunale tratta l'opposizione con procedura sommaria in camera di consiglio; sente le parti, esamina le prove e decide in tempi brevi; l'urgenza è giustificata dall'esigenza di non bloccare indefinitamente il matrimonio; 5) decisione del tribunale: il tribunale rigetta l'opposizione se infondata e autorizza la celebrazione; accoglie l'opposizione se l'impedimento sussiste e proibisce la celebrazione; 6) responsabilità per l'opposizione infondata: l'opponente che ha proposto un'opposizione infondata è responsabile verso gli sposi per i danni morali e patrimoniali causati dalla sospensione ingiustificata della celebrazione; la responsabilità è soggettiva e richiede la colpa o il dolo. La forma dell'opposizione garantisce che l'effetto sospensivo sia bilanciato dalla responsabilità dell'opponente infondato.
Profili applicativi
Le forme dell'opposizione sono rilevanti nelle controversie di urgenza: se l'opposizione viene proposta il giorno stesso della celebrazione, i tempi del procedimento possono essere molto compressi; il tribunale può trattare la questione d'urgenza; gli sposi possono chiedere che la decisione sia adottata in brevissimo tempo; la sospensione prolungata della celebrazione può causare danni morali significativi (organizzazione del matrimonio, ospiti, viaggi di nozze prenotati) per i quali l'opponente temerario risponde a titolo di responsabilità civile.
In sintesi
L'opposizione si propone con atto notificato all'ufficiale di stato civile e agli sposi prima della celebrazione; deve indicare il motivo specifico e le prove disponibili; la proposizione determina la sospensione automatica della celebrazione; il tribunale decide con procedura sommaria in tempi brevi; rigetta l'opposizione infondata autorizzando la celebrazione o la accoglie proibendo il matrimonio; l'opponente che ha agito in modo infondato risponde dei danni causati agli sposi.