Testo della norma
La persona che, per infermità o per menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 91 c.c. individua specificamente i soggetti legittimati a proporre opposizione al matrimonio e i limiti della legittimazione di ciascuno, stabilendo che la legittimazione è collegata al tipo di interesse che il soggetto vanta nella vicenda matrimoniale. La norma definisce il perimetro del controllo sociale preventivo sul matrimonio.
Soggetti legittimati all'opposizione al matrimonio: limiti e fondamento
I soggetti legittimati all'opposizione al matrimonio sono disciplinati come segue: 1) genitori e ascendenti: i genitori e gli ascendenti di entrambi gli sposi sono legittimati all'opposizione; possono opporre qualsiasi impedimento legale; la loro legittimazione è la più ampia perché hanno un interesse familiare diretto; 2) coniuge precedente: il precedente coniuge non divorziato che non sapeva del matrimonio dello sposo può proporre opposizione; è il primo legittimato a far valere il vincolo del precedente matrimonio; la sua opposizione è basata sul suo interesse diretto alla monogamia del proprio coniuge; 3) fratelli e parenti entro il terzo grado: i fratelli e i parenti entro il terzo grado degli sposi sono legittimati; possono far valere gli impedimenti per parentela, affinità e adozione; 4) tutore e curatore: il tutore dell'interdetto e il curatore dell'inabilitato sono legittimati a proporre opposizione per i loro assistiti; la legittimazione tutela i soggetti incapaci da matrimoni invalidi; 5) pubblico ministero: il pubblico ministero è legittimato all'opposizione per qualsiasi impedimento; la sua legittimazione è a tutela dell'interesse pubblico all'integrità dell'istituto matrimoniale; agisce d'ufficio quando viene a conoscenza di un impedimento; 6) chiunque abbia interesse (limitato): per alcuni impedimenti assoluti (come la bigamia) la legittimazione è estesa a chiunque abbia un interesse diretto e attuale; l'interesse deve essere giuridicamente rilevante e non meramente morale o sentimentale. La delimitazione della legittimazione all'opposizione evita che chiunque possa bloccare arbitrariamente un matrimonio senza avere un interesse giuridicamente tutelato.
Profili applicativi
La legittimazione all'opposizione è rilevante nelle controversie di ammissibilità: un vicino di casa scopre che il futuro sposo è già coniugato e vuole proporre opposizione; ha legittimazione? La risposta dipende dal suo interesse: se è solo un interesse morale o di curiosità non è sufficiente; se invece è un creditore del futuro sposo che teme di essere danneggiato dal matrimonio, potrebbe avere un interesse giuridicamente rilevante; la valutazione della legittimazione è rimessa al giudice che decide sull'opposizione.
In sintesi
I soggetti legittimati all'opposizione sono i genitori e ascendenti (per qualsiasi impedimento), il precedente coniuge (per il vincolo), fratelli e parenti entro il terzo grado, tutore e curatore (per i loro assistiti), il pubblico ministero (per qualsiasi impedimento nell'interesse pubblico); per gli impedimenti assoluti come la bigamia la legittimazione è estesa a chiunque abbia interesse diretto e attuale; la delimitazione della legittimazione evita opposizioni arbitrarie senza interesse giuridicamente tutelato.