Art. 91 C.C. – Amministrazione di sostegno

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

La persona che, per infermità o per menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno.

COMMENTO SINTETICO Introduce l’**amministrazione di sostegno** (istituto più flessibile di interdizione/inabilitazione). È una misura **personalizzata** e **proporzionata** alle effettive necessità della persona. L’amministratore **assiste** il beneficiario solo per gli atti specificati dal giudice, conservando la residua capacità.
ESEMPI PRATICI Una persona con lieve disabilità mentale può avere un amministratore di sostegno che la assiste solo per gestire le pratiche burocratiche complesse o gli investimenti, ma mantiene l’autonomia per le spese quotidiane e le decisioni personali.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 91 C.C.

**Contenuto Visivo:** Persona con “Incapacità Parziale/Temporanea” -> [Giudice] -> AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO -> Assistenza “mirata” solo per atti specificati.