Art. 88 C.C. – Inabilitazione

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

È inabilitato il maggiorenne che, per infermità di mente non così grave da dare luogo all’interdizione, ovvero per prodigalità, per abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici.

COMMENTO SINTETICO Prevede l’**inabilitazione** per situazioni di **incapacità parziale**. L’inabilitato conserva capacità per **atti di ordinaria amministrazione**, ma per atti più importanti necessita dell’**assistenza di un curatore**. Si applica a infermità meno gravi, prodigalità, tossicodipendenza, alcolismo.
ESEMPI PRATICI Una persona che per prodigalità dilapida il patrimonio familiare può essere inabilitata. Potrà fare piccole spese quotidiane, ma per vendere beni o contrarre prestiti avrà bisogno dell’assistenza del curatore.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 88 C.C.

**Contenuto Visivo:** Maggiorenne con “Incapacità Parziale” -> [Tribunale] -> INABILITAZIONE -> CURATORE assiste per atti importanti.