Art. 88 C.C. – Inabilitazione

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

È inabilitato il maggiorenne che, per infermità di mente non così grave da dare luogo all’interdizione, ovvero per prodigalità, per abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 88 c.c. stabilisce l'impedimento matrimoniale fondato sul delitto, vietando il matrimonio tra il coniuge sopravvissuto e colui che sia stato condannato per l'omicidio volontario o per il tentato omicidio del precedente coniuge. La norma ha una ratio etica e previene matrimoni che potrebbero essere stati pianificati o favoriti dalla commissione del delitto.

Impedimento per delitto: divieto di matrimonio con l'omicida del coniuge

L'impedimento per delitto è disciplinato come segue: 1) fattispecie: è vietato il matrimonio tra la persona che ha subito l'omicidio del coniuge e colui che sia stato condannato per quell'omicidio o per il tentato omicidio del coniuge; il divieto si estende ai concorrenti nel reato; 2) ratio dell'impedimento: la norma persegue una finalità etica e di prevenzione; impedisce che il matrimonio diventi movente o premio del delitto; garantisce che il coniuge superstite non possa unirsi all'autore del delitto che ha liberato il vincolo matrimoniale; 3) presupposto penale: l'impedimento presuppone una condanna definitiva per omicidio volontario o tentato omicidio; una condanna per omicidio colposo non fa scattare l'impedimento; la sospensione condizionale della pena non esclude la condanna; 4) assoluzione in sede penale: se il processo penale si conclude con assoluzione, l'impedimento non opera; la presunzione di innocenza del processo penale si riflette nell'assenza dell'impedimento matrimoniale; 5) carattere relativo: l'impedimento è relativo: opera solo tra il coniuge superstite e il condannato per l'omicidio del precedente coniuge; non impedisce ad entrambi di sposarsi con terze persone; 6) possibilità di dispensa: la norma non prevede espressamente la possibilità di dispensa; la dottrina ritiene che trattandosi di un impedimento relativo, la dispensa possa essere concessa in casi eccezionali, verificando che le condizioni che giustificano la ratio non sussistano. L'impedimento per delitto è di applicazione molto rara nella prassi ma riveste un importante significato simbolico nell'ordinamento.

Profili applicativi

L'impedimento per delitto ha rilevanza pratica nelle vicende di cronaca giudiziaria: in un caso in cui un soggetto è condannato per l'omicidio del marito di una donna e, dopo aver scontato la pena, vuole sposare quella stessa donna, l'impedimento opera; l'ufficiale di stato civile verifica i precedenti penali e la condanna per omicidio del coniuge della richiedente; la celebrazione è impedita; la coppia deve dimostrare che la condanna è stata revocata o annullata per poter procedere alla celebrazione del matrimonio.

In sintesi

L'impedimento per delitto vieta il matrimonio tra il coniuge superstite e chi sia stato condannato definitivamente per l'omicidio volontario o il tentato omicidio del precedente coniuge; la ratio è prevenire che il matrimonio diventi movente o premio del delitto; l'impedimento presuppone la condanna definitiva (l'assoluzione lo esclude); è un impedimento relativo che non impedisce ad entrambi di sposarsi con terze persone; è di applicazione rara ma riveste importante significato simbolico.