Art. 85 C.C. – Effetti dell’emancipazione

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

L’emancipato può compiere gli atti di ordinaria amministrazione senza assistenza. Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è necessaria l’assistenza del curatore.

COMMENTO SINTETICO Dettaglia gli **effetti dell’emancipazione**. L’emancipato ha autonomia per **atti di ordinaria amministrazione** (gestione corrente), ma per **atti straordinari** (vendita beni, mutui) serve l’**assistenza del curatore** (di solito i genitori). Non può essere **tutore** né **donare** senza autorizzazione.
ESEMPI PRATICI Un emancipato di 17 anni può: affittare un appartamento, aprire un conto corrente, accettare un lavoro. Non può: vendere una casa di proprietà, contrarre un mutuo, fare grosse donazioni senza l’assistenza del curatore.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 85 C.C.

**Contenuto Visivo:** EMANCIPATO -> Due colonne: 1) “Ordinaria Amministrazione” (AUTONOMO), 2) “Straordinaria Amministrazione” + CURATORE (assistenza obbligatoria).