Art. 84 C.C. – Emancipazione

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Il minore che ha compiuto i sedici anni può essere emancipato con matrimonio.

COMMENTO SINTETICO Prevede l’**emancipazione** del minore attraverso il **matrimonio** (dai 16 anni, con autorizzazione). L’emancipato acquista **maggiore autonomia** ma non piena capacità: può compiere atti di ordinaria amministrazione, ma per atti straordinari serve l’assistenza del curatore.
ESEMPI PRATICI Una minore di 17 anni che si sposa (con autorizzazione) diventa emancipata. Può gestire un’attività commerciale, ma per vendere un immobile di sua proprietà ha bisogno dell’assistenza di un curatore nominato dal tribunale.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 84 C.C.

**Contenuto Visivo:** Minore 16+ anni -> Matrimonio (con autorizzazione) -> EMANCIPAZIONE -> Capacità limitata: “SÌ” atti ordinari, “NO” atti straordinari senza curatore.