Testo della norma
La capacità giuridica si acquista al momento della nascita.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
La capacità giuridica si acquista al momento della nascita.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 81 c.c. disciplina gli impedimenti al matrimonio per ragioni di parentela e affinità, stabilendo i gradi entro i quali è vietato il matrimonio tra consanguinei e tra affini. La norma tutela la famiglia e la salute pubblica vietando le unioni tra soggetti troppo vicini nel vincolo parentale o affine.
Impedimenti matrimoniali per parentela e affinità: divieti e deroghe
Gli impedimenti matrimoniali per parentela e affinità sono disciplinati come segue: 1) parentela in linea retta: è assolutamente vietato il matrimonio tra ascendenti e discendenti in linea retta, senza alcun limite di grado e senza possibilità di dispensa; il divieto vale sia per la parentela naturale che per quella adottiva; il matrimonio contratto in violazione è nullo; 2) parentela in linea collaterale: è vietato il matrimonio tra collaterali fino al terzo grado; il matrimonio tra fratelli e tra zio e nipote è vietato; il matrimonio tra cugini di primo grado (quarto grado collaterale) è consentito; per il terzo grado collaterale il tribunale può accordare dispensa per gravi motivi; 3) affinità in linea retta: è vietato il matrimonio tra affini in linea retta (es. tra suocero e nuora, tra genero e suocera); il divieto persiste anche dopo la morte del coniuge che aveva creato il vincolo di affinità; il tribunale può accordare dispensa in casi particolari; 4) affinità in linea collaterale: è vietato il matrimonio tra cognati (affini di secondo grado collaterale); ma il tribunale può accordare dispensa per gravi motivi; dopo il divorzio l'affinità collaterale cessa e l'impedimento non sussiste; 5) adozione: gli impedimenti per adozione sono equiparati a quelli per parentela naturale nell'adozione piena; l'adottato non può sposare l'adottante o i parenti dell'adottante come se fossero genitori e parenti naturali; 6) ratio degli impedimenti: gli impedimenti matrimoniali per parentela e affinità hanno una triplice ratio: tutela della famiglia (evitare la sovrapposizione di ruoli familiari incompatibili), tutela della salute pubblica (evitare i matrimoni consanguinei ravvicinati, statisticamente associati a maggiore probabilità di malattie genetiche), tutela dell'ordine morale (il matrimonio con il suocero è considerato contrario al sentimento comune). La normativa italiana si allinea alle tradizioni giuridiche europee in materia di impedimenti matrimoniali.
Profili applicativi
Gli impedimenti matrimoniali per parentela sono rilevanti nelle famiglie allargate con figli adottivi: una coppia adotta un bambino; il bambino adottato ha un fratello biologico non adottato dalla stessa famiglia; l'adottato può sposare il fratello biologico? L'adozione piena recide il rapporto con la famiglia di origine; tra adottato e fratello biologico non c'è più parentela legale; ma potrebbero sussistere ragioni di opportunità o la questione potrebbe essere valutata caso per caso; in ogni caso l'impedimento non sussisterebbe per il vincolo legale adottivo con i fratelli non adottati dalla stessa famiglia.
In sintesi
Il matrimonio è assolutamente vietato tra ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado; tra collaterali fino al terzo grado con possibilità di dispensa giudiziale per il terzo grado; tra affini in linea retta anche dopo la morte del coniuge con possibilità di dispensa; tra cognati (affini di secondo grado collaterale) con possibilità di dispensa; gli impedimenti si applicano alla parentela adottiva nell'adozione piena; la ratio è triplice: tutela della famiglia, della salute pubblica e dell'ordine morale; dopo il divorzio l'affinità collaterale cessa e l'impedimento matrimoniale non sussiste.