Art. 81 C.C. – Inizio della capacità giuridica

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

La capacità giuridica si acquista al momento della nascita.

COMMENTO SINTETICO Stabilisce il **principio fondamentale** dell’acquisto della capacità giuridica. Ogni essere umano **acquista capacità giuridica al momento della nascita**, diventando soggetto di diritti e doveri. La legge non fa distinzioni di sesso, razza, religione o condizione sociale.
ESEMPI PRATICI Un bambino appena nato può essere titolare di diritti successori (eredità), può ricevere donazioni, può essere beneficiario di assicurazioni. Anche se incapace di agire autonomamente, ha già capacità giuridica.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 81 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona “Nascita” -> Freccia “Acquisto Capacità Giuridica” -> Icona neonato con scritte “Diritti” e “Doveri”.