Testo della norma
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 82 c.c. disciplina la celebrazione del matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile, stabilendo le formalità essenziali della cerimonia civile e i requisiti formali affinché l'atto sia valido. La norma costituisce il fondamento della celebrazione del matrimonio civile nell'ordinamento italiano.
Celebrazione del matrimonio civile: formalità e requisiti di validità
La celebrazione del matrimonio civile è disciplinata come segue: 1) competenza dell'ufficiale di stato civile: il matrimonio civile si celebra davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno degli sposi; l'ufficiale è competente per legge e la celebrazione fuori della sua circoscrizione è irregolare ma non invalida se non vi è dolo delle parti; 2) identificazione degli sposi: l'ufficiale accerta l'identità degli sposi prima della celebrazione; deve verificare che non sussistano impedimenti legali; il controllo sugli impedimenti avviene già in fase di pubblicazioni; 3) lettura degli articoli del codice civile: l'ufficiale legge agli sposi gli artt. 143, 144 e 147 c.c. relativi ai diritti e doveri dei coniugi e alla responsabilità genitoriale; la lettura è obbligatoria e la sua omissione può essere causa di irregolarità formale; 4) dichiarazione di voler prendere in moglie/marito: l'ufficiale chiede ad entrambi gli sposi se vogliono prendersi in moglie/marito; la risposta affermativa di entrambi è elemento essenziale della formazione del consenso matrimoniale; 5) dichiarazione di matrimonio: dopo le risposte affermative degli sposi, l'ufficiale dichiara che essi sono uniti in matrimonio; la formula è costitutiva del vincolo matrimoniale e non meramente ricognitiva; 6) atto di matrimonio: la cerimonia si conclude con la redazione e firma dell'atto di matrimonio da parte degli sposi, dei testimoni e dell'ufficiale; l'atto ha valore probatorio assoluto dell'avvenuta celebrazione. La celebrazione del matrimonio civile è un atto solenne che richiede il rispetto delle formalità previste a pena di irregolarità o nullità.
Profili applicativi
Le formalità della celebrazione sono rilevanti nelle controversie sull'esistenza del matrimonio: se uno degli sposi sostiene che la cerimonia è avvenuta senza la lettura degli articoli del codice o senza la domanda di consenso, può sollevare eccezioni di irregolarità formale; tuttavia la giurisprudenza ritiene che le irregolarità formali non determinino la nullità del matrimonio se il consenso è stato effettivamente espresso da entrambi gli sposi davanti all'ufficiale; le omissioni procedurali minori sono sanate dalla manifestazione sostanziale del consenso.
In sintesi
Il matrimonio civile si celebra davanti all'ufficiale di stato civile competente per territorio; l'ufficiale accerta l'identità degli sposi e l'assenza di impedimenti; legge obbligatoriamente gli artt. 143, 144 e 147 c.c.; chiede ad entrambi il consenso matrimoniale; dichiara costituito il vincolo con formula solenne; l'atto di matrimonio è firmato da sposi, testimoni e ufficiale; le irregolarità formali non invalidano il matrimonio se il consenso è stato effettivamente espresso.