Art. 82 C.C. – Capacità del concepito

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.

COMMENTO SINTETICO Riconosce una **capacità condizionata** al **concepito** (nascituro). Il concepito può acquistare diritti (es. eredità, donazioni), ma l’acquisto è **sospensivamente condizionato** alla nascita. Se nasce morto, si considera mai nato e i diritti non si acquistano.
ESEMPI PRATICI Un nonno muore lasciando un testamento a favore del nipote in grembo. Se il bambino nasce vivo, acquisisce i diritti testamentari dal momento del concepimento. Se nasce morto, il testamento non produce effetti per lui.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 82 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona “Concepito” -> Diritti in sospeso -> Condizione: “NASCITA VIVA” -> Se SÌ: Diritti acquisiti; Se NO: Diritti estinti.