Art. 87 C.C. – Interdizione

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

È interdetto il maggiorenne abitualmente affetto da infermità di mente.

COMMENTO SINTETICO Disciplina l’**interdizione** – provvedimento per **maggiorenni con infermità mentale abituale** che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. L’interdetto perde **completamente la capacità di agire** ed è rappresentato da un **tutore**.
ESEMPI PRATICI Una persona affetta da grave demenza senile che non è più in grado di comprendere le conseguenze dei propri atti può essere interdetta. Il tutore (spesso un familiare) gestirà il suo patrimonio e prenderà decisioni per lei.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 87 C.C.

**Contenuto Visivo:** Maggiorenne con “Infermità Mentale Abituale” -> [Tribunale] -> INTERDIZIONE -> TUTORE rappresenta interdetto.