Testo della norma
In caso di urgenza, il giudice può adottare i provvedimenti temporanei che appaiono necessari per la protezione della persona o del patrimonio.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 90 c.c. disciplina l'opposizione al matrimonio, ovvero lo strumento giuridico con cui i soggetti legittimati possono impedire la celebrazione di un matrimonio cui ostino impedimenti legali. La norma delinea il meccanismo di controllo preventivo sulla sussistenza dei requisiti matrimoniali prima della celebrazione.
Opposizione al matrimonio: nozione, legittimazione e procedura
L'opposizione al matrimonio è disciplinata come segue: 1) nozione: l'opposizione al matrimonio è l'atto con cui i soggetti legittimati dalla legge manifestano all'ufficiale di stato civile l'esistenza di un impedimento alla celebrazione del matrimonio; è un rimedio preventivo che agisce prima della celebrazione; 2) legittimazione attiva: i soggetti legittimati all'opposizione sono determinati dalla legge; possono opporsi i genitori, i parenti in linea retta, i fratelli, i tutori e il pubblico ministero; ciascun legittimato ha poteri di opposizione diversi a seconda del tipo di impedimento che rileva; 3) oggetto dell'opposizione: l'opposizione può essere fondata su qualsiasi impedimento legale al matrimonio; impedimenti assoluti (età, interdizione, bigamia, parentela in linea retta) e relativi (parentela collaterale senza dispensa, impedimento per delitto); 4) formalità dell'opposizione: l'opposizione si propone con atto scritto all'ufficiale di stato civile prima della celebrazione del matrimonio; l'atto deve indicare l'impedimento dedotto e le ragioni dell'opposizione; deve essere firmato dall'opponente; 5) effetti dell'opposizione: l'ufficiale di stato civile che riceve un'opposizione è tenuto a sospendere la celebrazione del matrimonio; trasmette gli atti al tribunale che decide in merito alla fondatezza dell'opposizione; 6) opposizione temeraria: chi propone un'opposizione infondata o pretestuosa è responsabile dei danni causati agli sposi; l'opposizione temeraria può dare luogo a responsabilità risarcitoria; il tribunale può condannare l'opponente temerario alle spese. L'opposizione al matrimonio è un istituto raro nella prassi poiché gli impedimenti sono normalmente rilevati in sede di pubblicazioni.
Profili applicativi
L'opposizione al matrimonio è rilevante nelle situazioni di emergenza familiare: un figlio vuole sposare una persona che la famiglia conosce essere già coniugata; il genitore che ha prove di questo precedente matrimonio propone opposizione all'ufficiale di stato civile il giorno della celebrazione; la cerimonia viene sospesa; il tribunale è investito della questione; se il genitore prova il vincolo precedente, il matrimonio non può essere celebrato; se l'opposizione risulta infondata e pretestuosa, il genitore può essere condannato al risarcimento dei danni.
In sintesi
L'opposizione al matrimonio è il rimedio preventivo che consente ai soggetti legittimati di impedire la celebrazione di un matrimonio con impedimenti legali; i legittimati sono i genitori, i parenti in linea retta, i fratelli, i tutori e il p.m.; può fondarsi su qualsiasi impedimento legale assoluto o relativo; si propone con atto scritto all'ufficiale di stato civile che sospende la celebrazione; il tribunale decide sulla fondatezza; chi propone opposizione infondata risponde dei danni; nella prassi è rara perché gli impedimenti sono rilevati in sede di pubblicazioni.