Art. 90 C.C. – Provvedimenti temporanei

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

In caso di urgenza, il giudice può adottare i provvedimenti temporanei che appaiono necessari per la protezione della persona o del patrimonio.

COMMENTO SINTETICO Autorizza **provvedimenti d’urgenza** del giudice per proteggere persona e patrimonio di soggetti incapaci, in attesa della procedura di interdizione/inabilitazione. Sono **misure temporanee** e **immediatamente efficaci** per prevenire danni imminenti.
ESEMPI PRATICI Un anziano con demenza sta per vendere la sua casa a un prezzo vilissimo. Il giudice può nominare temporaneamente un amministratore di sostegno per bloccare la vendita in attesa della interdizione.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 90 C.C.

**Contenuto Visivo:** Situazione di “Urgenza/Pericolo” -> [Giudice] -> “Provvedimenti Temporanei” -> Protezione persona/patrimonio in attesa procedura.