Art. 89 C.C. – Incapacità naturale

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

L’incapacità naturale del minore degli anni quattordici e dell’interdetto non esclude la responsabilità per il fatto illecito.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 89 c.c. nella sua versione originale prevedeva un divieto temporaneo di nuove nozze per la donna per un periodo successivo allo scioglimento del matrimonio, allo scopo di evitare incertezze sulla paternitità del nascituro. La norma è stata abrogata dalla riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975) in quanto discriminatoria e non più rispondente alle esigenze dell'ordinamento moderno.

Divieto temporaneo di nuove nozze: evoluzione normativa e abrogazione

Il divieto temporaneo di nuove nozze e la sua evoluzione sono disciplinati come segue: 1) regime originario: l'art. 89 c.c. nella formulazione del 1942 vietava alla donna di contrarre nuovo matrimonio prima che fossero trascorsi 300 giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio; il termine era calcolato per evitare incertezze sulla paternitità del nascituro in caso di gravidanza; 2) ratio tradizionale: il divieto era fondato sulla presunzione di paternitità stabilita dall'art. 232 c.c.; un figlio nato entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio sarebbe stato presunto figlio del marito; permettere alla donna di risposarsi immediatamente avrebbe creato conflitti di paternitità; 3) natura discriminatoria: il divieto si applicava solo alla donna e non all'uomo; era una discriminazione di genere priva di giustificazione nell'ordinamento costituzionale fondato sull'uguaglianza; la Corte Costituzionale ha censurato norme analoghe; 4) abrogazione con la riforma del 1975: la legge 151/1975 (riforma del diritto di famiglia) ha abrogato l'art. 89 nella sua formulazione originaria; la riforma ha eliminato le discriminazioni di genere nel diritto matrimoniale e familiare; 5) attuale assenza del divieto: nel diritto vigente non esiste più alcun divieto temporaneo di nuove nozze; sia l'uomo che la donna possono risposarsi immediatamente dopo lo scioglimento del precedente matrimonio; le questioni di paternitità si risolvono con gli strumenti del diritto della filiazione; 6) prova della paternitità dopo l'abrogazione: le incertezze di paternitità che l'art. 89 intendeva prevenire sono ora risolte con la prova del DNA e con le azioni di disconoscimento della paternitità previste dagli artt. 243-bis ss. c.c. L'abrogazione dell'art. 89 è emblematica dell'evoluzione del diritto di famiglia verso la parità tra i coniugi.

Profili applicativi

L'abrogazione del divieto temporaneo è rilevante nella comprensione storica del diritto matrimoniale: studiando la normativa originaria del 1942, si comprende come l'intero sistema del diritto di famiglia fosse costruito su una visione asimmetrica dei ruoli di genere; la moglie aveva obblighi che il marito non aveva; la riforma del 1975 ha rovesciato questo impianto; oggi la parità è garantita sia formalmente (nessun divieto specifico per la donna) sia sostanzialmente (stessi strumenti per accertare la paternitità indipendentemente dal genere del genitore legale).

In sintesi

L'art. 89 c.c. nella versione originale del 1942 vietava alla donna di risposarsi prima di 300 giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio per evitare conflitti di paternitità; la norma era discriminatoria in quanto applicabile solo alla donna; la riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 151/1975) ha abrogato il divieto; nel diritto vigente non esiste più alcun divieto temporaneo; le questioni di paternitità si risolvono con la prova del DNA e le azioni di disconoscimento; l'abrogazione è emblematica dell'evoluzione verso la parità di genere nel diritto di famiglia.