Art. 86 C.C. – Cessazione dell’emancipazione

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

L’emancipazione cessa con il raggiungimento della maggiore età.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 86 c.c. stabilisce il divieto di contrarre matrimonio per chi sia già vincolato da un precedente matrimonio non sciolto o da una precedente unione civile non cessata, sancendo il principio della monogamia dell'ordinamento italiano. La norma costituisce l'impedimento del vincolo e il suo rispetto è garantito anche dalla sanzione penale del delitto di bigamia.

Vincolo del precedente matrimonio: impedimento e principio di monogamia

Il vincolo del precedente matrimonio come impedimento è disciplinato come segue: 1) impedimento assoluto: chi è già coniugato non può contrarre un nuovo matrimonio; l'impedimento è assoluto e opera senza eccezioni nell'ordinamento civile italiano; la monogamia è un principio fondamentale dell'ordinamento; 2) cessazione del vincolo: il vincolo matrimoniale cessa con la morte del coniuge, con la dichiarazione di morte presunta, con il divorzio (legge Fortuna-Baslini, L. 898/1970), con la nullità del matrimonio; dopo la cessazione l'impedimento non opera e è possibile risposarsi; 3) sanzione penale: il matrimonio contratto in violazione dell'impedimento costituisce il delitto di bigamia (art. 556 c.p.); la sanzione penale si affianca all'invalidità civile del secondo matrimonio; la bigamia è punita anche per chi ignora in buona fede l'esistenza del vincolo? La buona fede esclude il dolo ma non la colpa; 4) nullità del secondo matrimonio: il secondo matrimonio contratto in violazione del vincolo è nullo per mancanza di un requisito essenziale; l'azione di nullità è imprescrittibile; può essere proposta da chiunque abbia interesse e dal p.m.; 5) matrimonio putativo: se uno o entrambi gli sposi ignoravano in buona fede l'impedimento al momento della celebrazione, il matrimonio nullo produce gli stessi effetti del matrimonio valido fino alla sentenza di nullità (art. 128 c.c.); gli effetti si estendono ai figli nati dal matrimonio putativo; 6) unione civile: il vincolo dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (L. 76/2016) opera allo stesso modo; chi è parte di un'unione civile non sciolta non può contrarre matrimonio. La monogamia è un principio che caratterizza il modello familiare italiano ma non è riconosciuto in tutti gli ordinamenti mondiali, con implicazioni nel diritto internazionale privato.

Profili applicativi

Il vincolo del precedente matrimonio è rilevante nel diritto internazionale privato: un cittadino straniero proveniente da un paese che ammette la poligamia vuole sposarsi in Italia; l'ufficiale di stato civile verifica lo stato matrimoniale del soggetto; se risulta già coniugato, l'impedimento del vincolo opera anche se il suo ordinamento personale ammette la poligamia; l'ordine pubblico italiano (monogamia) prevalece sulla legge straniera; l'ufficio di stato civile rifiuta la celebrazione; la monogamia è quindi un principio di ordine pubblico internazionale.

In sintesi

Chi è già coniugato non può contrarre un nuovo matrimonio; l'impedimento è assoluto e fondato sul principio di monogamia; il vincolo cessa con la morte del coniuge, la morte presunta, il divorzio e la nullità; la violazione costituisce il delitto penale di bigamia; il secondo matrimonio è nullo con azione imprescrittibile; il matrimonio putativo produce effetti fino alla sentenza di nullità se almeno uno degli sposi era in buona fede; la monogamia è principio di ordine pubblico internazionale che prevale sulla legge straniera.