Testo della norma
L’emancipazione cessa con il raggiungimento della maggiore età.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
L’emancipazione cessa con il raggiungimento della maggiore età.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 86 c.c. stabilisce il divieto di contrarre matrimonio per chi sia già vincolato da un precedente matrimonio non sciolto o da una precedente unione civile non cessata, sancendo il principio della monogamia dell'ordinamento italiano. La norma costituisce l'impedimento del vincolo e il suo rispetto è garantito anche dalla sanzione penale del delitto di bigamia.
Vincolo del precedente matrimonio: impedimento e principio di monogamia
Il vincolo del precedente matrimonio come impedimento è disciplinato come segue: 1) impedimento assoluto: chi è già coniugato non può contrarre un nuovo matrimonio; l'impedimento è assoluto e opera senza eccezioni nell'ordinamento civile italiano; la monogamia è un principio fondamentale dell'ordinamento; 2) cessazione del vincolo: il vincolo matrimoniale cessa con la morte del coniuge, con la dichiarazione di morte presunta, con il divorzio (legge Fortuna-Baslini, L. 898/1970), con la nullità del matrimonio; dopo la cessazione l'impedimento non opera e è possibile risposarsi; 3) sanzione penale: il matrimonio contratto in violazione dell'impedimento costituisce il delitto di bigamia (art. 556 c.p.); la sanzione penale si affianca all'invalidità civile del secondo matrimonio; la bigamia è punita anche per chi ignora in buona fede l'esistenza del vincolo? La buona fede esclude il dolo ma non la colpa; 4) nullità del secondo matrimonio: il secondo matrimonio contratto in violazione del vincolo è nullo per mancanza di un requisito essenziale; l'azione di nullità è imprescrittibile; può essere proposta da chiunque abbia interesse e dal p.m.; 5) matrimonio putativo: se uno o entrambi gli sposi ignoravano in buona fede l'impedimento al momento della celebrazione, il matrimonio nullo produce gli stessi effetti del matrimonio valido fino alla sentenza di nullità (art. 128 c.c.); gli effetti si estendono ai figli nati dal matrimonio putativo; 6) unione civile: il vincolo dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (L. 76/2016) opera allo stesso modo; chi è parte di un'unione civile non sciolta non può contrarre matrimonio. La monogamia è un principio che caratterizza il modello familiare italiano ma non è riconosciuto in tutti gli ordinamenti mondiali, con implicazioni nel diritto internazionale privato.
Profili applicativi
Il vincolo del precedente matrimonio è rilevante nel diritto internazionale privato: un cittadino straniero proveniente da un paese che ammette la poligamia vuole sposarsi in Italia; l'ufficiale di stato civile verifica lo stato matrimoniale del soggetto; se risulta già coniugato, l'impedimento del vincolo opera anche se il suo ordinamento personale ammette la poligamia; l'ordine pubblico italiano (monogamia) prevalece sulla legge straniera; l'ufficio di stato civile rifiuta la celebrazione; la monogamia è quindi un principio di ordine pubblico internazionale.
In sintesi
Chi è già coniugato non può contrarre un nuovo matrimonio; l'impedimento è assoluto e fondato sul principio di monogamia; il vincolo cessa con la morte del coniuge, la morte presunta, il divorzio e la nullità; la violazione costituisce il delitto penale di bigamia; il secondo matrimonio è nullo con azione imprescrittibile; il matrimonio putativo produce effetti fino alla sentenza di nullità se almeno uno degli sposi era in buona fede; la monogamia è principio di ordine pubblico internazionale che prevale sulla legge straniera.