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Codice di procedura civile

Art. 103 c.p.c.

Litisconsorzio facoltativo

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Testo dell'articolo

((Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza)).

Spiegazione

Litisconsorzio facoltativo: riunione spontanea per economia e connessione (oggetto, titolo, questioni). Giudice può separare se prolungamento eccessivo.

Esempio

Due fornitori stesso cliente ricorrono insieme per inadempimenti simili. Facoltativo per connessione titolo. Giudice decide riunire-separare.

Giurisprudenza

Giurisprudenza: facoltativo disciplinato economia processuale. Separazione discrezionale, non diritto parte. Connessione deve sussistere materialmente.

Schema

Litisconsorzio facoltativo: più parti, connessione. Fondamento: economia. Separazione: facoltativa per celerità. Non impedisce azioni separate.

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