Art. 103 c.p.c.
Litisconsorzio facoltativo
Testo dell'articolo
((Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.
Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza)).
Spiegazione
Litisconsorzio facoltativo: riunione spontanea per economia e connessione (oggetto, titolo, questioni). Giudice può separare se prolungamento eccessivo.
Esempio
Due fornitori stesso cliente ricorrono insieme per inadempimenti simili. Facoltativo per connessione titolo. Giudice decide riunire-separare.
Giurisprudenza
Giurisprudenza: facoltativo disciplinato economia processuale. Separazione discrezionale, non diritto parte. Connessione deve sussistere materialmente.
Schema
Litisconsorzio facoltativo: più parti, connessione. Fondamento: economia. Separazione: facoltativa per celerità. Non impedisce azioni separate.