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Codice di procedura penale

Art. 607 c.p.p.

Ricorso dell'imputato

Testo dell'articolo

1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere. 2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.

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